La labilità dilaga in Sicilia ovvero: come NON andrebbe redatta una Legge

Condividi questo articolo?

di Guido Di Stefano

 

Avremmo parlato di relatività assoluta ma non ne ravvisiamo gli estremi perché secondo noi la “relatività” è ipotizzabile in presenza di un percorso di conoscenza e perfezionamento in cui concorrono scienza e coscienza.

Quindi  attualmente dobbiamo prendere atto della “labilità” normativa e finanziaria della Regione Siciliana.

Come prima “prova” alleghiamo in “edizione integrale” la Legge Regionale n. 20 del 29 settembre 2016, nel testo pubblicato  sul “Suppl. ord. alla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA (p. I) n. 43 del 7-10-2016 (n. 33)”. A nostro avviso  è un capolavoro  di burocratichese, con stesura a “più mani e menti”, pur essendo stata votata da un’assemblea di politici e sottoscritta dal presidente e da un assessore “tecnico”. Pensate un poco i 26 articoli  occupano 6 pagine (in corpo 11 -Calibrì) e le note occupano ben 23 pagine (sempre in Calibrì corpo 11). Per qualche immediata considerazione abbiamo evidenziato qualche parola e qualche cifra. Tratta tra l’altro di bilancio e variazioni, per le quali a nostro avviso possono applicarsi “ad libitum” i detti “poche gocce nel deserto” e/o “piove sempre sul bagnato”.  Credeteci comunque: è stato un lavoraccio impaginarla per voi.

Dedichiamoci ora ai decreti dirigenziali pubblicati sul sito istituzionale del “Dipartimento del bilancio e del tesoro – Ragioneria generale della Regione”.

Il DDG n. 40027 del 29.09. 2016, pubblicato 03.10.2016, rimpingua il capitolo 215217 con  euro 5.306.821,00 a titolo di rimborso anticipazioni di sanità.

Il DDS n.  1443 del giorno 29.09.2016, pubblicato il giorno 03.10.2016  tratta dell’accertamento sul  capitolo 7029 di euro 60.000.000,00 per la difesa patrimonio boschivo – progetti finanziati con le risorse del Fondo Sviluppo e coesione 2014-2020: boh!

Il DD. n. 1449 del 30.09.2016, pubblicato il 03.10.2016,  parla di  impegno+accertamneto nei capitoli 4219 (entrata) -215217 (impegno) di euro 159.448.622,06 quale anticipazione FSN 2016 mese di settembre.

Il DRG n. 1474 del giorno 03.10.2016  assegna per   spese obbligatorie sul capitolo 376513  euro 1.533.846,23 a favore  del dipartimento beni culturali e identità siciliana (spese urgenti ed indifferibili per il ripristino di condizioni di igiene e sicurezza sia per immobili che per impianti ed attrezzature; spese per la sorveglianza sanitaria; acquisti di dispositivi di protezione individuale e collettiva, segnaletica di sicurezza, adeguamento delle postazioni di lavoro).

Il DRG n. 1457 del giorno 03.10.2016 pensa ai  capitoli 108524/616804/616811 per complessivi euro 1.205.668,18 per incremento plafond di cassa.
Il DDG n. 1454 del giorno 03.10.2016 assegna ai  capitoli 641446/642069/642447 (completamento PO FESR)  euro 10.794.297,87 (Diparimento acqua e rifiuti  – Missione 9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente ).

Il DVB n. 110065 del giorno 03.10.2016 opera una  variazione di bilancio di euro 536.415,15 sul capitolo 812414  del  Dipartimento pianificazione strategica.

Il DVB n. 110069 del giorno 04102016 tratta pure una  variazione di bilancio di euro 1.167.700,66 sul capitolo 812010  sempre del  dip. Reg. pianificazione strategica.

Il DVB n.110071 del 04.10.2016 annuncia ancora una variazione di bilancio sul cap.812010 (dipartimento regionale pianificazione strategica) per euro 1.434.452.54.

Il DRG n. 1482 del 04.10.2016  tratta la  riproduzione  economie su cap. 672433 con euro 36.079.845,38, beneficiario il  Dip. infrastrutture mobilità trasporti  per interventi per la realizzazione dell’Obiettivo Operativo 1.1.2 del  Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013 Piano Nazionale della Sicurezza Stradale.

Il DRG n. 1500 del 05.10.2016, si premura a quantificare (tariffe orarie)  la corresponsione della speciale indennità di presenza ottobre-dicembre 2016 alle nuove strutture del Dipartimento bilancio e tesoro in relazione alle  prestazioni in plus orario e prestazioni notturne e festive (personale A-B-C-D).

Il DDG n.  1501 del giorno 05.10.2016 tratta la articolazione capitolo 108009  per euro  4.000.000,00.

Il DDG n. 1502 del giorno 05/10/2016  tratta pure la articolazione capitolo 108006  per euro 1.501.094,00.

Il DDG n.  90208 del giorno 05.10.2016  modifica il  DDG n.. 90077 e  il DDG 90094  riducendo di euro  1.220,76 il primo e  di  euro 154.928,15 il secondo.

Il DDS n. 1516 del 7.10.2016 ci  informa che per un debituccio (Cassa depositi e prestiti s.p.a.)dovremo versare dal 2017 al 2032 (estremi compresi) complessivamente quale quota  Capitale € 70.809.630,13  e per gli interessi € 27.242.492,18.

 Sparse poi troviamo altre variazioni per un importo complessivo di euro 4.500.000,00 circa.

E per finire abbiamo trovato in pubblicazione i decreti di “approvazione del piano finanziario di rimborso” di altri 19 comuni (30 erano apparsi la settimana precedente).

Leggete ora l’allegata legge 20.


LEGGE 29 settembre 2016, n. 20.

Disposizioni per favorire l’economia. Disposizioni varie.

REGIONE SICILIANA

L’ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

Disposizioni per favorire l’economia

Art. 1.

Internalizzazione del Fondo etico della Regione siciliana

  1. Il Fondo etico della Regione siciliana e il Comitato regionale per il microcredito, rispettivamente previsti dai commi 3 e 4 dell’articolo 25 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, sono soppressi e alle relative funzioni provvede, dalla cessazione di cui al comma 2, il Dipartimento regionale delle finanze e del credito, secondo le modalità già indicate, per quanto direttamente applicabili, dal decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 349 del 19 ottobre 2010 e dalle vigenti direttive del soppresso Comitato, fatte salve le modifiche e le integrazioni eventualmente necessarie, da apportarsi con decreto del dirigente generale e nei limiti delle risorse residuate in applicazione dei successivi articoli 7, 8, 9 e 10.
  2. L’importo corrispondente al saldo contabile del Fondo etico è versato in entrata del bilancio della Regione nell’anno 2016 alla cessazione della convenzione in essere col soggetto gestore del Fondo stesso.
  3. Una quota delle risorse finanziarie di cui al comma 2, determinata in 3.580 migliaia di euro, è destinata all’esercizio delle funzioni in materia di microcredito attribuite al Dipartimento regionale delle finanze e del credito ai sensi del comma 1.
  4. L’Assessore regionale per l’economia relaziona annualmente alla Commissione Bilancio dell’Assemblea regionale siciliana sull’esercizio delle funzioni di microcredito attribuite al dipartimento regionale delle finanze e del credito ai sensi del comma 1.

Art. 2.

Complessi termali di Sciacca e di Acireale

  1. Al fine di portare progressivamente ad unità i complessi termali di Sciacca e Acireale, la Regione siciliana, per consentire la programmazione e l’attuazione di interventi speciali di sviluppo del turismo termale finalizzati alla promozione economica ed alla coesione sociale e territoriale, è autorizzata all’acquisto di beni immobili e di diritti reali su beni immobili di proprietà delle società “Terme di Acireale S.p.A.” e “Terme di Sciacca S.p.A.”, entrambe in stato di liquidazione.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ragioniere generale, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è autorizzato, nell’esercizio finanziario 2016, ad effettuare operazioni finanziarie per un importo non superiore complessivamente a 18.900 migliaia di euro.
  3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, quantificati in 1.296 migliaia di euro per l’esercizio finanziario 2017 ed in 1.184 migliaia di euro per l’esercizio finanziario 2018, si provvede a valere sulle disponibilità della Missione 50, Programma 2, capitolo 900002, per il rimborso della quota capitale e della Missione 50, Programma 1, capitolo 214903 per la quota interessi, così come specificati nella tabella sottostante:

ANNO     INTERESSI               CAPITALE

2017        euro 655.119,92      euro 640.677,96

2018       euro 542.974,50       euro 640.677,96

  1. Al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 sono apportate le seguenti variazioni per gli importi, in migliaia di euro, di seguito specificati:

                                                                     Anno  2017    Anno 2018

Missione 50, Programma 2, capitolo 900002   +641                  +641

Missione 50, Programma 1, capitolo 214903    -641                   -641

 5.L’Assessorato regionale dell’economia può concedere in concessione la coltivazione del giacimento in uno, con tutti o parte dei beni immobili afferenti il complesso termale facenti parte del patrimonio indisponibile della Regione siciliana, al comune nel cui territorio ricade il complesso termale per lo sfruttamento attraverso soggetti da selezionare con procedure di evidenza pubblica.

Art. 3.

Modifiche all’articolo 7 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10

  1. L’articolo 7 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:

“Art. 7.

Proventi della vendita dei biglietti di ingresso

  1. Gli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso dei luoghi della cultura, fino ad una quota massima del trenta per cento, sono destinati, a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, all’Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana per la realizzazione degli interventi di sicurezza, di conservazione, di vigilanza o di valorizzazione dei siti, ivi compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria, anche delle strutture di pertinenza.
  2. Sono fatte salve, fino alla data di relativa scadenza,

le convenzioni stipulate con i comuni in corso alla data di

entrata in vigore della presente legge.

  1. Le obbligazioni assunte per gli anni 2015 e precedenti, nei confronti dei comuni sulla base delle convenzioni di cui al comma 2, trovano copertura nelle economie realizzate a valere sulle risorse stanziate, con destinazione vincolata (Missione 5, Programma 2, capitolo 377345) nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 2, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3.
  2. Le obbligazioni assunte per gli anni 2016 e successivi, sulla base delle convenzioni di cui al comma 2, trovano copertura nei limiti delle risorse di cui al comma 1, con priorità rispetto alla destinazione di cui al medesimo comma 1.”.

Art. 4.

Interventi nel settore vitivinicolo

  1. Parte dei proventi di cui all’articolo 93 del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 concernenti i diritti di reimpianto della Riserva regionale della Regione siciliana, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 2, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, è destinata nell’esercizio finanziario 2016, nel limite massimo di 1.900 migliaia di euro, al completamento dell’erogazione del contributo regionale integrativo previsto dall’articolo 80, comma 27, della legge regionale del 12 maggio 2010, n. 11, come modificato dall’articolo 12 della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25, in favore dei soggetti beneficiari, relativamente a progetti di promozione per attività riguardanti prodotti a denominazione di origine non a marchio commerciale nonché, nel limite massimo di 1.100 migliaia di euro, al finanziamento delle attività volte alla diffusione ed alla conoscenza delle eccellenze nel settore vinicolo, conformemente alla normativa nazionale e comunitaria.

Art. 5.

Assegnazioni finanziarie in favore dei liberi Consorzi comunali

  1. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 9 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 è incrementata, per l’eserciziofinanziario 2016, di 9.000 migliaia di euro (Missione 18, Programma 1, capitolo 191302) cui si provvede, mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa prevista dal comma 2 dell’articolo 26 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 (Missione 18, Programma 1, capitolo 590403).
  2. Nell’ambito delle risorse assegnate dopo il riparto, con riferimento all’articolo 16 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8, dopo le parole “studi musicali”, sono aggiunte le parole “nonché per garantire la continuità dei rapporti di lavoro del personale a tempo determinato dei liberi consorzi comunali e delle Città metropolitane ad integrazione dei contributi regionali previsti dall’articolo 30, comma 7, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5.”.
  3. Nell’ambito delle risorse di cui al comma 1, è prevista una riserva di 1.500 migliaia di euro per l’assistenza ed il trasporto degli alunni e delle alunne diversamente abili.
  4. 4. L’articolo 10 della legge regionale n. 8/2016 è abrogato.

Art. 6.

Modifiche agli articoli 7 e 27 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e all’articolo 10 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 in materia di assegnazioni finanziarie ai comuni ed alle ex province regionali

  1. All’articolo 7 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 sono apportate le seguenti modifiche:
  2. a) al comma 3 le parole “per l’anno finanziario 2011 e/o 2012 e/o 2013 e/o 2014” sono sostituite dalle parole “negli anni finanziari 2011-2015” e le parole “800 migliaia di euro” sono sostituite dalle parole “350 migliaia di euro”;
  3. b) al comma 4 le parole “800 migliaia di euro” sono sostituite dalle parole “250 migliaia di euro”;
  4. c) il comma 5 è soppresso;
  5. d) al comma 15 dopo le parole “secondo l’ultimo censimento” sono aggiunte le parole “e ai comuni delle isole minori”;
  6. e) al comma 20 le parole da “I criteri di riparto” fino a “contenimento della spesa” sono soppresse.
  7. All’articolo 27 della legge regionale n. 3/2016 sono apportate le seguenti modifiche:
  8. a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Entro il 30 novembre 2016 ciascun ente territoriale interessato dal Fondo straordinario di cui all’articolo 30, comma 7, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, e successive modifiche ed integrazioni, con deliberazione del proprio organo esecutivo, approva una relazione articolata in merito alle potenzialità di assunzione nel triennio 2016/2018 dell’amministrazione locale sulla base dei fabbisogni programmati di personale, nel rispetto delle esigenze funzionali, delle capacità assunzionali e dei parametri previsti dalla specifica normativa. Tale relazione, con i relativi allegati tecnici, è trasmessa dal legale rappresentante dell’ente entro dieci giorni al Dipartimento regionale delle autonomie locali.”.

  1. b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. La mancata trasmissione della relazione di cui al comma 2 comporta la sospensione delle erogazioni per l’anno 2016, a qualsiasi titolo, del Fondo straordinario di cui all’articolo 30, comma 7, della legge regionale n. 5/2014, e successive modifiche ed integrazioni.”.

Art. 7.

Scuole dell’infanzia non statali

  1. È autorizzato, per l’esercizio finanziario 2016, lo stanziamento di 2.400 migliaia di euro per le scuole dell’infanzia non statali (Missione 4, Programma 1, capitolo 373701).
  2. L’Assessore regionale per l’istruzione e la formazione professionale definisce, con proprio decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo di cui al comma 1, da erogare al fine di garantire priorità all’accoglienza gratuita degli alunni in condizioni disagiate per un massimo di due alunni per sezione.

Art. 8.

Disposizioni finanziarie in materia di Consorzi di bonifica

  1. Per far fronte alla crisi idrica del settore agricolo, l’autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell’articolo 31 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 è incrementata, per l’esercizio finanziario 2016, di 3.480 migliaia di euro, al fine di ridurre gli aumenti sulle tariffe a carico degli agricoltori relative all’irrigazione nonché per assicurare la prosecuzione dell’erogazione dell’acqua (Missione 16 – Programma 1 – capitolo 155817).

Art. 9.

Istituto regionale vini e oli

  1. Il contributo di cui al comma 2 dell’articolo 28 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 è incrementato, per l’esercizio finanziario 2016, di 20 migliaia di euro.

Art. 10.

Copertura finanziaria

  1. Agli oneri derivanti dagli articoli 7, 8 e 9, pari complessivamente a 5.900 migliaia di euro, si fa fronte con parte delle risorse finanziarie di cui al comma 2 dell’articolo 1.

Art. 11.

Disposizioni in materia di personale delle società partecipate.

  1. Il comma 2 dell’articolo 61 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 è sostituito dal seguente:

“2. Per il finanziamento di contratti di servizi aggiuntivi per l’affidamento alla società Servizi ausiliari Sicilia s.c.p.a delle attività di valorizzazione del patrimonio immobiliare della Regione, di gestione di servizi di supporto amministrativo ed organizzativo, assistenza tecnica e/o certificazione a valere su fondi o risorse regionali, nazionali ed europei, promozione di nuove imprese e sviluppo di quelle esistenti, promozione della ricerca scientifica e dell’innovazione per favorire lo sviluppo e la crescita del sistema produttivo regionale è autorizzata, per il triennio 2016-2018, la spesa annua di 2.700 migliaia di

euro. I servizi aggiuntivi saranno svolti da personale interno o individuato nell’albo di cui all’articolo 64 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.”.

  1. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 1.200 migliaia di euro annui per il triennio 2016-2018 si provvede, per l’esercizio finanziario 2016 mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 32, comma 4, della legge regionale n. 3/2016 (Missione 1, Programma 3, capitolo 614201) e per ciascuno degli esercizi finanziari 2017 e 2018 mediante riduzione di pari importo dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 73, comma 6, tabella G, della legge regionale n. 3/2016 (Missione 15, Programma, 3 capitolo 318110).
  2. All’articolo 61 della legge regionale n. 3/2016 è aggiunto il seguente comma:

“2 bis. Al personale del Centro di ricerca e studi direzionali (CERISDI) del quale la Regione siciliana è socio fondatore, in servizio alla data del 30 giugno 2016, già destinatario delle diposizioni di cui alle lettere b) e c) dell’articolo 14 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, come introdotte dalla legge regionale 25 maggio 1995, n. 47, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 nonché le disposizioni di cui all’articolo 64 della legge regionale n. 21/2014.”.

  1. Al comma 4 dell’articolo 64 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, dopo le parole “le società di cui al comma 1 dell’articolo 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni” sono aggiunte le parole “nonché l’IRFIS FinSicilia S.p.A.”.
  2. All’articolo 55 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2 bis. Per le attività indicate al comma 2, conformemente a quanto previsto dall’articolo 11, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con decreto dell’Assessore regionale per l’economia possono essere previsti meccanismi di remunerazione sugli acquisti da imporre a carico dell’aggiudicatario.”.

  1. Al comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 le parole “Sviluppo Italia Sicilia” sono sostituite dalle parole “Servizi ausiliari Sicilia s.c.p.a. (SAS)”.

Art. 12.

Modifica dell’articolo 20 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 in materia di finanziamento degli Istituti superiori di studi musicali

  1. Al comma 4 dell’articolo 20 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, dopo le parole “istituti medesimi” sono aggiunte le parole “ed è effettuato in unica soluzione”.

Art. 13.

Programmazione degli interventi per la tutela e lo sviluppo del territorio a valere sulle risorse FSC 2014-2020

  1. Al fine di promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio nonché per favorire gli interventi diretti a tutelare l’ambiente ed i beni culturali, per la realizzazione di infrastrutture per l’accrescimento dei livelli di sicurezza, per il risanamento dei centri storici e la prevenzione del rischio idrogeologico, è prevista la spesa di 26.000 migliaia di euro per l’anno 2016 a valere sulle risorse FSC 2014-2020, da destinare al Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti.

Art. 14.

Progetti relativi all’attuazione della programmazione comunitaria

  1. Al fine di assicurare il completamento dei progetti inseriti nei programmi PAC 2007-2013 e FEASR, non conclusi alla data del 31 dicembre 2015, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 dell’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le società e gli enti in house delle predette amministrazioni, gli enti pubblici economici e i concessionari statali o regionali di servizi pubblici e opere pubbliche nonché i soggetti privati beneficiari di regimi di aiuto titolari dei relativi progetti possono presentare all’ufficio regionale competente la relativa domanda di proroga fino al 30 giugno 2017, data entro la quale i progetti devono essere conclusi e rendicontati, secondo termini e modalità stabiliti dall’articolo 15 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8. Le polizze fideiussorie accese a garanzia dei suddetti progetti devono essere prorogate sino alla nuova scadenza.

Art. 15.

Modifica dell’articolo 50 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9 in materia di strumenti di attuazione della programmazione regionale unitaria

  1. Il comma 3 dell’articolo 50 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9 è sostituito dal seguente:

“3. Le proposte concernenti i programmi operativi e ogni altro strumento di attuazione della programmazione regionale unitaria nonché le successive modifiche di carattere finanziario e di merito sono presentate dal Governo all’Assemblea regionale siciliana, sono esaminate dalla Commissione Bilancio e dalle altre commissioni competenti e sottoposte all’Assemblea regionale siciliana che delibera con ordine del giorno.”.

Titolo II

Disposizioni varie

Art. 16.

Proroga di termini per la realizzazione di programmi di edilizia agevolata e convenzionata

  1. I commi 1, 2 e 3 dell’articolo 72 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 sono sostituiti dai seguenti:

“1. I termini di cui al comma 78 dell’articolo 11 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, per l’inizio dei lavori da parte delle cooperative edilizie inserite nelle graduatorie di definizione dei bandi redatti ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457 e della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono prorogati al 31 dicembre 2018.

  1. I termini di cui al comma 79 dell’articolo 11 della legge regionale n. 26/2012, per l’inizio dei lavori da parte delle imprese inserite nelle graduatorie di definizione dei bandi redatti ai sensi delle leggi n. 457/1978 e della legge n. 67/1988, sono prorogati al 31 dicembre 2018.
  2. All’articolo 47, comma 17, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, le parole ‘30 giugno 2014’ e ‘dall’1 luglio 2014’ sono rispettivamente sostituite dalle parole ’31 dicembre 2018’ e ‘dall’1 gennaio 2019’ ”.

Art. 17.

Modifica dell’articolo 2 della legge regionale 4 gennaio 2014, n. 2 in materia di Confidi

  1. Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 4 gennaio 2014, n. 2 le parole “per il biennio 2013-2014” sono sostituite dalle parole “fino al 30 giugno 2018”.

Art. 18.

Proroga di termini in materia di cooperative giovanili

  1. All’articolo 1, comma 1, della legge regionale 5 novembre 2015, n. 27, le parole “al 31 dicembre 2016” sono sostituite dalle parole “al 31 dicembre 2018”.

Art. 19.

Disposizioni in materia di denuncia dei pozzi

  1. Il termine finale previsto dalle disposizioni di cui al primo periodo dell’articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275 recepito con modifiche dalla legge regionale 15 marzo 1994, n. 5 è differito al 31 dicembre 2017.

Art. 20.

Personale medico veterinario delle aziende sanitarie provinciali

  1. Le aziende sanitarie provinciali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono a trasformare l’equivalente delle somme della prevenzione vincolate per le attività dei servizi veterinari, convertendole in ore di incarico a tempo indeterminato da destinarsi paritariamente ai medici veterinari specialisti ambulatoriali operanti presso le stesse con incarico a tempo indeterminato, ai sensi dell’articolo 19 dell’Accordo Collettivo Nazionale del 17 dicembre 2015, secondo la ripartizione operata su base provinciale nella nota del Dipartimento regionale delle attività sanitarie e osservatorio epidemiologico prot. Servizio 8, n. 64352 del 12 agosto

2015.

Art. 21.

Modifica dell’articolo 39 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 in materia di rappresentanze degli organi degli enti vigilati

  1. Il comma 4 dell’articolo 39 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, come sostituito dal comma 7 dell’articolo 18 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, è sostituito dal seguente:

“4. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando il numero massimo di tre componenti del consiglio di amministrazione, ciascun assessore regionale, con proprio decreto, definisce le rappresentanze degli organi degli enti di cui al comma 1, sottoposti a controllo e vigilanza, mantenendo, se previsto, due componenti in rappresentanza delle istituzioni o delle associazioni rappresentative di interessi economici e sociali. Nei successivi 60 giorni gli enti adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente comma.”.

Art. 22.

Modifica dell’articolo 18 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 in materia di enti regionali

  1. Al comma 1 dell’articolo 18 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, dopo le parole “non si applica” sono aggiunte le parole “al Comitato regionale per le comunicazioni di cui all’articolo 101 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, alla Commissione paritetica di cui all’articolo 43 dello Statuto,”.
  2. Le diposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 3/2016.

Art. 23.

Norme in materia di esposizione di merci ingombranti

  1. Alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, dopo le parole “superiore a 100.000 abitanti;” sono aggiunte le parole “negli esercizi di vendita esclusiva di merci ingombranti, ai fini dell’individuazione del regime abilitativo a cui è sottoposta tale attività nelle medie strutture di vendita, non si considerano aree di vendita quelle adibite ad esposizione delle merci. Ai fini dell’applicazione della presenta lettera, si considerano merci ingombranti le seguenti merci:

1) autoveicoli;

2) natanti.”.

Art. 24.

Disposizioni in materia di personale delle società controllate dagli enti locali

  1. I lavoratori dipendenti, o contrattualizzati in modo continuativo, delle società controllate direttamente o indirettamente dagli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, o dai loro enti strumentali, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e delle società dalle stesse controllate, in liquidazione o in procedura concorsuale, ai quali sia stata data comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi dell’articolo 2118 del codice civile, non oltre otto anni dall’approvazione della presente legge possono optare di transitare nel bacino di cui al comma 2 con apposita domanda di ammissione al suddetto bacino di mobilità.
  2. È costituito in ogni ente locale l’elenco comunale di mobilità interaziendale regionale, con le finalità di cui al comma 3, al quale possono far domanda di inserimento i lavoratori di cui al comma 1.
  3. I lavoratori iscritti nell’elenco di cui al comma 2 sono destinatari di attività formative al fine di favorire la riqualificazione professionale necessaria al reinserimento lavorativo.
  4. Le società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, o dai loro enti strumentali, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e delle società dalle stesse controllate, che sulla base dei propri piani industriali evidenziano carenze di organico devono attingere dall’elenco di cui al comma 2, prima di poter procedere a nuove assunzioni.
  5. I lavoratori iscritti nell’elenco di cui al comma 2 che rifiutino una proposta lavorativa dei soggetti di cui al comma 4 decadono dal diritto di permanenza nel suddetto bacino.

Art. 25.

Interpretazione autentica del comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8

  1. Il comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 si interpreta nel senso che nel triennio

2016-2018 è sospeso l’ulteriore reclutamento dei soggetti destinatari delle disposizioni di cui alla legge regionale 26 agosto 2014, n. 22.

Art. 26.

Entrata in vigore

  1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
  2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 29 settembre 2016.

CROCETTA

Assessore regionale per l’economia BACCEI

 

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Note all’art. 1, comma 1:

– L’articolo 25 della legge regionale 1 maggio 2009, n. 6, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2009” così dispone:

«Attivazione di iniziative di microcredito. – 1. All’articolo 5 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 9, come integrato e modificato dall’articolo 55, commi 20, 21 e 22 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:

  1. a) al comma 1, dopo la parola “utilizzate” sono inserite le seguenti “con vincolo di specifica destinazione” ed è aggiunto, alla fine, il seguente periodo “o per l’attivazione di iniziative di microcredito a favore delle famiglie”;
  2. b) al comma 2, le parole “decreto dell’Assessore regionale per il bilancio e le finanze” sono sostituite da “decreto dell’Assessore regionale per l’economia”.
  3. La Regione promuove iniziative di microcredito al fine di dare sostegno economico-sociale alle famiglie, come individuate dall’articolo 1 della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10, nonché alle imprese familiari residenti nel territorio e contrastare il fenomeno criminale dell’usura.
  4. L’Assessore regionale per l’economia è autorizzato alla istituzione di un Fondo etico della Regione siciliana (FERS), avente natura di fondo di garanzia, da affidare in gestione ad una banca o ad un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, scelto tramite procedura selettiva pubblica. Il fondo può, altresì, essere alimentato da contributi volontari degli aderenti o di terzi, da donazioni, lasciti, erogazioni conseguenti a stanziamenti deliberati dallo Stato, dagli enti territoriali o locali, da altri enti pubblici o privati nonché da iniziative derivanti dall’impiego dei fondi comunitari.
  5. All’attuazione delle iniziative sovrintende un Comitato regionale per il microcredito, istituito presso l’Assessorato regionale dell’economia, dipartimento regionale delle finanze e del credito, alla cui nomina provvede con proprio decreto l’Assessore regionale per l’economia, previo parere della Commissione legislativa bilancio dell’Assemblea regionale siciliana, stabilendone funzioni e compiti specifici.

Del Comitato fanno parte l’Assessore regionale per l’economia o un suo delegato, con funzione di presidente, sei rappresentanti delle istituzioni e dei soggetti sociali (patronati, centri di assistenza fiscale e organizzazioni sindacali) coinvolti nell’attuazione dell’iniziativa, un esperto di microcredito ed il segretario, individuato tra il personale del dipartimento regionale delle finanze e del credito. Il funzionamento del Comitato non comporta alcun onere a carico del bilancio della Regione. I componenti del Comitato non ricevono alcun compenso per le loro attività.

  1. L’Assessore regionale per l’economia è autorizzato a stipulare convenzioni con banche e intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 operanti in Sicilia e con istituzioni e organismi non profit, patronati, centri di assistenza fiscale e organizzazioni sindacali, al fine di attivare le iniziative di microcredito di cui al comma 1, il cui schema tipo è sottoposto al parere della Commissione legislativa bilancio dell’Assemblea regionale siciliana.
  2. I finanziamenti erogati non possono superare l’importo di 7.000 euro per ogni operazione di microcredito, restando demandato alle convenzioni di cui al comma 5 di stabilire:
  3. a) l’apporto economico dei firmatari delle convenzioni;
  4. b) le modalità di accesso al microcredito e le azioni di tutoraggio ed accompagnamento;
  5. c) la tipologia dei soggetti che possono avere accesso al credito avendo riguardo anche al loro reddito;
  6. d) i tassi di interesse massimi applicabili;
  7. e) l’importo massimo dei prestiti;
  8. f) i criteri di precedenza per l’accesso al credito.
  9. Fermo restando quanto previsto ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, con decreto dell’Assessore regionale per l’economia, da adottarsi sentita la Commissione legislativa bilancio dell’Assemblea regionale, sono stabilite le modalità di gestione operativa del Fondo di cui al comma 3 e le disposizioni per l’attuazione del presente articolo.
  10. Per la costituzione del Fondo di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di 5.000 migliaia di euro, cui si provvede con parte delle entrate previste dal comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, da reiscrivere, ai sensi del comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, nel bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2010.».

– Il decreto dell’Assessore regionale per l’economia 19 ottobre 2010, n. 349, recante “Modalità di gestione del Fondo etico per l’attivazione di iniziative di microcredito finalizzate a dare sostegno economico-sociale alle famiglie e disposizioni attuative.” è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 29 ottobre 2010, n. 47.

Nota all’art. 2, comma 2:

L’art. 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.”, così dispone:

«Mutui e altre forme di indebitamento. – 1. Il ricorso al debito da parte delle regioni, fatto salvo quanto previsto dall’art. 40, comma 2 è ammesso esclusivamente nel rispetto di quanto previsto dalle leggi vigenti in materia, con particolare riferimento agli articoli 81 e 119 della Costituzione, all’art. 3, comma 16, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dagli articoli 9 e 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

  1. Non può essere autorizzata la contrazione di nuovo indebitamento, se non è stato approvato dal consiglio regionale il rendiconto dell’esercizio di due anni precedenti a quello al cui bilancio il nuovo indebitamento si riferisce.
  2. L’autorizzazione all’indebitamento, concessa con la legge di approvazione del bilancio o con leggi di variazione del medesimo, decade al termine dell’esercizio cui il bilancio si riferisce.
  3. Le entrate derivanti da operazioni di debito sono immediatamente accertate a seguito del perfezionamento delle relative obbligazioni, anche se non sono riscosse, e sono imputate agli esercizi in cui è prevista l’effettiva erogazione del finanziamento. Contestualmente è impegnata la spesa complessiva riguardante il rimborso dei prestiti, con imputazione agli esercizi secondo il piano di ammortamento, distintamente per la quota interessi e la quota capitale.
  4. Le somme iscritte nello stato di previsione dell’entrata in relazione ad operazioni di indebitamento autorizzate, ma non perfezionate entro il termine dell’esercizio, costituiscono minori entrate rispetto alle previsioni.
  5. Le regioni possono autorizzare nuovo debito solo se l’importo complessivo delle annualità di ammortamento per capitale e interesse

dei mutui e delle altre forme di debito in estinzione nell’esercizio considerato, al netto dei contributi erariali sulle rate di ammortamento dei mutui in essere al momento della sottoscrizione del finanziamento e delle rate riguardanti debiti espressamente esclusi dalla legge, non supera il 20 per cento dell’ammontare complessivo delle entrate del titolo “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa” al netto di quelle della tipologia “Tributi destinati al finanziamento della sanità” ed a condizione che gli oneri futuri di ammortamento trovino copertura nell’ambito del bilancio di previsione della regione stessa, fatto salvo quanto previsto dall’art. 8, comma 2-bis, della legge n. 183 del 2011. Nelle entrate di cui al periodo precedente, sono comprese le risorse del fondo di cui all’art. 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, alimentato dalle compartecipazioni al gettito derivante dalle accise. Concorrono al limite di indebitamento le rate sulle garanzie prestate dalla regione a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti, salvo quelle per le quali la regione ha accantonato l’intero importo del debito garantito.

  1. In caso di superamento del limite di cui al comma 6, determinato dalle garanzie prestate dalla regione alla data del 31 dicembre 2014, la regione non può assumere nuovo debito fino a quando il limite non risulta rispettato.
  2. La legge regionale che autorizza il ricorso al debito deve specificare l’incidenza dell’operazione sui singoli esercizi finanziari futuri, nonché i mezzi necessari per la copertura degli oneri, e deve, altresì, disporre, per i prestiti obbligazionari, che l’effettuazione dell’operazione sia deliberata dalla giunta regionale, che ne determina le condizioni e le modalità.
  3. Ai mutui e alle anticipazioni contratti dalle Regioni, si applica il trattamento fiscale previsto per i corrispondenti atti dell’Amministrazione dello Stato.».

Nota all’art. 3, comma 1:

La legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, recante “Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria.” e successive modifiche ed integrazioni, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 18 marzo 2016, n. 12, S.O.

Note all’art. 4, comma 1:

– L’articolo 93 del regolamento CE 29 aprile 2008, n. 479/2008, recante “Regolamento del consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti CE n. 1493/1999, CE n. 1782/2003, CE n. 1290/2005 e CE n. 3/2008 e abroga i regolamenti CEE n. 2392/86 e CE n. 1493/1999.” così disponeva:

«Riserva nazionale e regionale di diritti di impianto. – 1. Per migliorare la gestione del potenziale produttivo, gli Stati membri istituiscono una riserva nazionale o riserve regionali di diritti di impianto.

  1. Gli Stati membri che hanno istituito una riserva nazionale o riserve regionali di diritti di impianto a norma del regolamento CE n. 1493/1999 possono mantenerle fintantoché applicano il regime transitorio dei diritti di impianto in conformità del presente capo. 3. Se non sono utilizzati entro i periodi prescritti, i seguenti diritti di impianto sono assegnati alla riserva nazionale o alle riserve regionali:
  2. a) i diritti di nuovo impianto;
  3. b) i diritti di reimpianto;
  4. c) i diritti di impianto concessi a partire dalla riserva.
  5. I produttori possono trasferire i diritti di reimpianto alla riserva nazionale o alle riserve regionali. Gli Stati membri stabiliscono le condizioni di tale trasferimento, se necessario dietro corrispettivo versato a partire da risorse nazionali, tenendo conto degli interessi legittimi delle parti.
  6. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere di non attuare il sistema delle riserve purché siano in grado di dimostrare di disporre di un sistema efficace per la gestione dei diritti di impianto nel proprio territorio. Tale sistema alternativo può, se del caso, derogare alle disposizioni pertinenti del presente capo. Il disposto del primo comma si applica anche agli Stati membri che pongono fine al funzionamento della riserva nazionale o delle riserve regionali previste dal regolamento CE n. 1493/1999.».

– L’articolo 3 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2016. Legge di stabilità regionale.”, così dispone:

«Disposizioni in materia di variazioni di bilancio. – 1. All’articolo 1, comma 1, della legge regionale 30 settembre 2015, n. 21 sono apportate le seguenti modifiche:

  1. a) la parola “sette” è sostituita dalla parola “dieci”;
  2. b) l’importo “246.263.833,48” è sostituito dall’importo “172.384.683,44”;
  3. c) dopo le parole “6 agosto 2015, n. 125” sono aggiunte le parole “, come modificato dall’articolo 1, comma 691, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”.
  4. A decorrere dall’esercizio finanziario 2016 le variazioni di bilancio connesse a riproduzioni di economie di spesa di fondi regionali sono effettuate, a fronte dell’accertamento delle relative entrate, solamente nei casi in cui sia individuato un vincolo di specifica destinazione dell’entrata alla spesa e sia prevista la relativa copertura nel bilancio di previsione finanziario, ai sensi dell’articolo 42 del decretolegislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni,e nel rispetto del principio 4/2 allegato al medesimo decretolegislativo n. 118/2011, ed in particolare del punto 5.
  5. Per effetto di quanto disposto dal comma 2, il disavanzo complessivo di cui all’articolo 1, comma 4, della legge regionale 30 settembre 2015, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni nonché la quota costante relativa all’esercizio finanziario 2016 di cui al medesimo comma, sono ridotti dell’importo di 7.750 migliaia di euro.”.

– Il comma 27 dell’articolo 80 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2010.”, così dispone:

«Art. 80 – Disposizioni in materia di pesca e risorse agricole. –

Al comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, dopo la lettera h-quater) sono aggiunte le seguenti:

“h-quinquies. 11.500 migliaia di euro per favorire la riorganizzazione delle cantine sociali cooperative aventi sede in Sicilia. L’Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari con proprio decreto fissa i parametri e le modalità di erogazione nel rispetto della normativa vigente in materia di aiuti;

h-sexies. 5.000 migliaia di euro da utilizzarsi per innalzare dal 50 al 70 per cento l’aliquota contributiva prevista dalla OCM del settore vitivinicolo per la misura promozione dei vini sui mercati dei Paesi terzi e/o per finanziare eventuali scorrimenti di graduatoria;

h-septies. 3.000 migliaia di euro da utilizzarsi nel periodo 2010-2013 per il finanziamento di iniziative di qualificazione della produzione, proposte da organizzazioni di produttori vitivinicoli e cooperative che gestiscono terreni confiscati alla mafia riconosciute ai sensi della vigente normativa;

h-octies. 1.000 migliaia di euro da utilizzare nel periodo 2010-

2012 per il finanziamento e le finalità di cui al comma 3 dell’articolo 5 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni;

h-nonies. 1.800 migliaia di euro per gli eventuali maggiori oneri, sulle spese di gestione delle cantine sociali, derivanti dall’adesione dei soci conferitori alla misura della vendemmia verde dell’OCM vitivinicolo;

h-decies. 500 migliaia di euro per l’integrazione dei fondi speciali di cui al comma 2 dell’articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108.

Le modalità di erogazioni degli aiuti nonché i relativi parametri, di cui alle lettere da h-quinquies ad h-nonies, sono stabiliti con decreto dell’Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari. In particolare il sostegno di cui alle lettere h-quinquies e h-nonies è erogato nei limiti e conformemente a quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea serie L 379 del 28 dicembre 2006. L’aiuto di cui alla presente lettera può anche essere concesso alle condizioni e nei limiti previsti nella comunicazione della Commissione 2009/C 16/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea serie C/16 del 22 gennaio 2009, “Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica” e successive modifiche ed integrazioni, conformemente a quanto previsto dall’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio del 3 giugno 2009 e successive modifiche e integrazioni, approvato dalla Commissione europea con decisione 2009/4277/CE del 28 maggio 2009 (aiuto n. 248/2009) e dagli ulteriori atti di attuazione del medesimo, della predetta comunicazione e della decisione di autorizzazione della Commissione europea.”.».

Note all’art. 5, comma 1:

– L’art. 9 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2015. Legge di stabilità regionale.” così dispone:

«Disposizioni in materia di assegnazioni finanziarie ai liberi Consorzi

comunali. – 1. Per ciascuno degli esercizi finanziari 2015, 2016 e 2017 al fine di garantire il funzionamento dei liberi Consorzi comunali, è autorizzato un contributo di parte corrente di 19.150 migliaia di euro comprensivo della quota annuale di 1.650 migliaia di euro per le finalità di cui alla legge regionale 5 agosto 1982, n. 93, come integrata dall’articolo 17 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni. La superiore riserva è calcolata all’interno dei trasferimenti spettanti al libero Consorzio comunale interessato. Per l’esercizio finanziario 2015 il contributo di parte corrente di cui al presente comma è comprensivo delle assegnazioni autorizzate dell’articolo 3, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3.

  1. Con decreto dell’Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, di concerto con l’Assessore regionale per l’economia, previo parere della Conferenza Regione-autonomie locali, sono stabiliti entro il 31 maggio 2015 i criteri per la ripartizione delle risorse di cui al comma 1.
  2. Nelle more dell’effettuazione dei trasferimenti di cui al comma 1, al fine di fronteggiare eventuali situazioni emergenziali, su richiesta motivata dei liberi Consorzi comunali, l’Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica può autorizzare l’erogazione di un acconto fino al 30 per cento del corrispondente trasferimento dell’anno precedente.
  3. La Regione, ai sensi dell’articolo 123 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, attua parte rilevante delle azioni inerenti lo sviluppo locale mediante i comuni del territorio siciliano, le loro aggregazioni e i loro liberi consorzi, ritenuti idonei in quanto dotati di un apposito sistema di contabilità, sorveglianza e informativa finanziaria separati e informatizzati, che vengono individuati quali Organismi Intermedi (O.I.) nell’ambito del PO FESR Sicilia, dei PO FSE e del PSR 2014-2020.».

– L’art. 26 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2016. Legge di stabilità regionale.” così dispone:

«Assegnazioni finanziarie ai liberi Consorzi comunali. – 1. Per le finalità dell’articolo 9 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, per l’esercizio finanziario 2018, è autorizzata la spesa di 19.150 migliaia di euro. La somma di 1.150 migliaia di euro, a valere sull’autorizzazione di spesa del capitolo 191302, per l’esercizio finanziario 2016, è destinata ai servizi socio-assistenziali essenziali.

  1. Per l’anno 2016 il fondo per investimenti dei liberi Consorzi comunali è determinato in 9.000 migliaia di euro. I criteri di riparto del fondo sono determinati con delibera della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione

pubblica e dell’Assessore regionale per l’economia, ed è destinato prioritariamente al pagamento delle quote capitale delle rate di ammortamento dei mutui accesi per il finanziamento di spese di investimento dei liberi Consorzi con accertate difficoltà finanziarie che abbiano realizzato e dimostrato misure di contenimento della spesa.

  1. Il limite d’impegno di cui al comma 4 dell’articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, per l’esercizio finanziario 2016, è ridotto di ulteriori 9.000 migliaia di euro e differito all’esercizio successivo alla scadenza del predetto limite d’impegno.
  2. A valere sui fondi del Terzo ambito di intervento del Piano di cambiamento del Documento di programmazione finanziaria del Piano di azione e Coesione (PAC) 2014-2020, con le procedure adottate ai sensi della del. CIPE n. 10/2015, una somma pari a 30.000 migliaia di euro è destinata, per l’esercizio finanziario 2016, ai liberi Consorzi comunali per la realizzazione di investimenti.
  3. In considerazione della situazione eccezionale di criticità finanziaria del sistema degli enti locali i finanziamenti di cui al comma 4 possono essere destinati al pagamento delle quote capitale delle rate di ammortamento dei mutui accesi per il finanziamento di spese di investimento.».

Nota all’art. 5, comma 2:

L’articolo 16 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8, recante

“Disposizioni per favorire l’economia. Norme in materia di personale.

Disposizioni varie.”, per effetto delle modifiche apportate dal

comma che si annota, risulta il seguente:

«Disposizioni in favore dei Consorzi universitari e degli Istituti superiori di studi musicali. – 1. I trasferimenti di cui all’articolo 9, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, ferma restando la riserva di cui all’articolo 26, comma 1, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, sono destinati anche al mantenimento della quota di partecipazione nei Consorzi universitari e negli Istituti superiori di studi musicali nonché per garantire la continuità dei rapporti di lavoro del personale a tempo determinato dei liberi consorzi comunali e delle Città metropolitane ad integrazione dei contributi regionali previsti dall’articolo 30, comma 7, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5.».

Nota all’art. 6, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e):

L’articolo 7 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2016. Legge di stabilità regionale.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«Disposizioni in materia di autonomie locali. – 1. I comuni, con delibera del consiglio comunale, hanno la facoltà di anticipare gli effetti dell’articolo 2, comma 1, della legge regionale 26 giugno 2015, n. 11.

  1. Per effetto delle disposizioni previste dal comma 1, l’assegnazione ai comuni di cui all’articolo 6, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 è determinata in 340.000 migliaia di euro per l’anno 2016, di cui 1.000 migliaia di euro per le finalità di cui all’articolo 19, comma 2, della legge regionale 8 agosto 1985, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni, per gli interventi di cui agli articoli 8 e 9 della legge medesima, ed in 325.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2017 e 2018. Conseguentemente è rideterminata l’aliquota di compartecipazione al gettito dell’imposta sui redditi effettivamente riscossa di cui al medesimo articolo.
  2. Dopo il comma 8 dell’articolo 6 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni è aggiunto il seguente:

“8-bis. Tenuto conto del comma 10 dell’articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, per far fronte alle emergenze finanziarie degli enti locali che hanno dichiarato dissesto negli anni finanziari 2011-2015, è previsto per l’anno 2016 uno stanziamento di 1.350 migliaia di euro a carico del fondo di cui all’articolo 6, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni, quale contributo, in ragione del costo di ogni dipendente che, secondo i parametri del decreto del Ministero dell’interno 24 luglio 2014, risulti in soprannumero.”.

  1. L’autorizzazione di spesa di cui al comma 8 dell’articolo 6 della legge regionale n. 9/2015 e successive modifiche ed integrazioni è ridotta a 250 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2016 e 2017.
  2. comma soppresso.
  3. Ai comuni in stato di dissesto non beneficiari di analoghi interventi regionali è concesso un contributo triennale di 800 migliaia di euro annui, a decorrere dall’esercizio finanziario 2016, in proporzione al numero di abitanti.
  4. Al maggiore onere di cui al comma 6 a carico del bilancio regionale per il triennio 2016-2018 si provvede a valere sul Fondo di cui al presente articolo.
  5. Per le finalità di cui al primo periodo del comma 9 dell’articolo 6 della legge regionale n. 9/2015 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2016, la spesa di 1200 migliaia di euro a valere sulle assegnazioni del Fondo delle autonomie

locali.

8-bis. Per l’anno 2016, al fine di consentire la prosecuzione dei rapporti di lavoro del personale con contratto a tempo determinato, a valere sulle assegnazioni per lo stesso anno previste al comma 2, ad ulteriore integrazione dei contributi del Fondo straordinario di cui all’articolo 30, comma 7, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, è autorizzata la spesa di 200 migliaia di euro in favore dei comuni in dissesto e di 400 migliaia di euro in favore delle Città metropolitane e dei liberi Consorzi comunali, da iscrivere in un apposito capitolo di bilancio della rubrica del Dipartimento regionale delle autonomie locali.

  1. Per l’esercizio finanziario 2016, a valere sul Fondo perequativo di cui al comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integazioni, è accantonata la somma di 500 migliaia di euro per garantire la prosecuzione degli interventi di cui al comma 10 dell’articolo 4 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11.
  2. Per le finalità di cui all’articolo 21, comma 8, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, l’Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica, previo parere della Conferenza Regione-Autonomie Locali, è autorizzato ad impiegare una somma a valere sulle disponibilità del Fondo di cui al comma 2, nella misura massima di 150 migliaia di euro, per l’erogazione di contributi alle associazioni di comuni ed alle associazioni di amministratori comunali operanti sul territorio regionale.
  3. Tenuto conto di quanto previsto dal protocollo d’intesa sottoscritto il 18 giugno 2014 tra ANCI e UPI, per favorire il processo d’integrazione a livello regionale fra le associazioni di rappresentanza generale di comuni, Città metropolitane e liberi Consorzi comunali, l’Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, sentita la conferenza Regione-Autonomie locali, può autorizzare, per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 l’assegnazione all’ANCI Sicilia di un contributo fino a 150 migliaia di euro a valere sul fondo perequativo, di cui all’articolo 6, comma 2, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, del corrispondente esercizio finanziario, per le spese di funzionamento e gestione, qualora entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si pervenga all’accordo tra ANCI Sicilia e URPS per l’effettiva rappresentanza unitaria di comuni, Città metropolitane e liberi Consorzi comunali.
  4. A sostegno ed incentivo delle unioni dei comuni previste dall’articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è autorizzata la spesa di 500 migliaia di euro, quale compartecipazione regionale ai contributi statali per l’anno 2016, a valere sul Fondo perequativo di cui all’articolo 6, comma 2, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni. I contributi sono concessi in relazione all’effettivo esercizio associato di funzioni da parte dell’unione a seguito della delega esclusiva delle medesime da parte di tutti i comuni aderenti.
  5. Per i comuni di Barcellona Pozzo di Gotto, Milazzo e Antillo, interessati dall’alluvione dell’autunno 2015, l’Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica è autorizzato a concedere, per l’esercizio finanziario 2016, un contributo di 100

migliaia di euro ciascuno, a valere sul Fondo delle autonomie locali. 14. Le riserve a valere sul Fondo delle autonomie locali, costituito ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, non possono superare, in ogni caso, la percentuale del due per cento.

  1. Ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti secondo l’ultimo censimento e ai comuni delle isole minori, in fase di riparto del Fondo delle autonomie locali è garantita un’assegnazione di parte corrente non inferiore a quella dell’anno 2015, fatti salvi gli effetti derivanti dalle previsioni di cui al comma 16.
  2. Alla lettera b) del comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni sono soppresse le parole “di cui alla legge 27 novembre 1977, n. 984”.
  3. Ai comuni che inquadrano nei propri ruoli il personale di cui alla legge regionale 5 agosto 1982, n. 93 come integrata dall’articolo 17 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni, è riconosciuto un contributo, per gli esercizi finanziari 2016 e 2017, a valere e nei limiti della riserva prevista dall’articolo 9, comma 1, della legge regionale n. 9/2015, commisurato al costo del personale assunto. A decorrere dall’esercizio finanziario 2018 gli oneri relativi al personale predetto sono posti a carico dei bilanci dei comuni interessati.
  4. È istituito un fondo perequativo costituito dalle entrate della Regione di cui all’articolo 42, comma 1, relativo alle nuove concessioni, destinato all’equilibrio tra i comuni titolari di demanio marittimo e i comuni non titolari di demanio marittimo. Con decreto dell’Assessore

regionale per l’economia, di concerto con l’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente, sono stabiliti i parametri per raggiungere tale equilibrio.

  1. Il comma 2 dell’articolo 13 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 è soppresso.
  2. Per l’anno 2016 il Fondo per investimenti dei comuni previsto dall’articolo 6, comma 5, della legge regionale n. 5/2014 è determinato in 50.000 migliaia di euro. Parole soppresse.
  3. Il limite d’impegno di cui al comma 4 dell’articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, per l’esercizio finanziario 2016, è ridotto di 50.000 migliaia di euro e differito all’esercizio successivo alla scadenza del predetto limite d’impegno.
  4. A valere sui fondi del Terzo ambito di intervento del Piano di cambiamento del Documento di programmazione finanziaria del Piano di azione e coesione (PAC) 2014-2020, con le procedure adottate ai sensi della Del. CIPE n. 10/2015, una somma pari a 115.000 migliaia di euro è destinata ai comuni per la realizzazione di investimenti.
  5. In considerazione della situazione eccezionale di criticità finanziaria del sistema degli enti locali, i finanziamenti di cui al comma 22 possono essere destinati al pagamento delle quote capitale delle rate di ammortamento dei mutui accesi per il finanziamento di spese di investimento.
  6. Per i crediti non riscossi nei confronti degli enti locali, a qualsiasi titolo, la Regione procede alla riduzione dei trasferimenti ordinari. Con decreto dell’Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica sono definiti annualmente i termini delle riduzioni di cui al comma 23.
  7. Per le finalità di cui all’articolo 31, commi 1 e 3, lettera b), della legge regionale n. 6/2009 è destinata la somma di 10.000 migliaia di euro a valere sui fondi del Primo ambito di intervento del Piano di completamento del Documento di programmazione finanziaria del Piano di azione e coesione (PAC) 2014-2020, con le procedure adottate ai sensi della Del. CIPE n. 10/2015.
  8. Il comma 4 dell’articolo 31 della legge regionale n. 6/2009 è sostituito dal seguente:

“4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto dell’Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, previa deliberazione della Giunta regionale, sono stabilite le modalità di utilizzazione del Fondo di cui al comma 1, destinato esclusivamente alla progettazione di interventi coerenti con i programmi della politica unitaria di coesione e prioritariamente agli interventi del ciclo 2014/2020.”.

  1. L’Assessore regionale per i beni culturali e l’identità siciliana, di concerto con l’Assessore regionale per l’economia, previo parere della competente commissione legislativa dell’Assemblea regionale siciliana, con decreto da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua i siti culturali minori la cui gestione, ai fini di una migliore fruizione e valorizzazione, è trasferita agli enti territoriali stabilendone altresì le modalità, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.
  2. Il comma 4 dell’articolo 60 della legge regionale n. 9/2015 è abrogato.».

Nota all’art. 6, comma 2, lett. a) e b):

L’articolo 27 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2016. Legge di stabilità regionale.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«Finanziamento disposizioni in materia di personale precario. – 1. Le spese autorizzate per l’esercizio finanziario 2016 dall’articolo 30, commi 8 e 10, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni sono rispettivamente rideterminate in 181.900 migliaia di euro (Missione 15 -Programma 3 – capitolo 191310) ed in 6.850 migliaia di euro (Missione 15 – Programma 3 -capitolo 313319).

  1. Entro il 30 novembre 2016 ciascun ente territoriale interessato dal Fondo straordinario di cui all’articolo 30, comma 7, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, e successive modifiche ed integrazioni, con deliberazione del proprio organo esecutivo, approva una relazione articolata in merito alle potenzialità di assunzione nel triennio 2016/2018 dell’amministrazione locale sulla base dei fabbisogni programmati di personale, nel rispetto delle esigenze funzionali, delle capacità assunzionali e dei parametri previsti dalla specifica normativa. Tale relazione, con i relativi allegati tecnici, è trasmessa dal legale rappresentante dell’ente entro dieci giorni al dipartimento regionale delle autonomie locali.
  2. La mancata trasmissione della relazione di cui al comma 2 comporta la sospensione delle erogazioni per l’anno 2016, a qualsiasi titolo, del Fondo straordinario di cui all’articolo 30, comma 7, della legge regionale n. 5/2014, e successive modifiche ed integrazioni.
  3. Le assunzioni disposte ai sensi dell’articolo 4, comma 8, del decreto-legge n. 101/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 125/2013, non si computano nel limite finanziario fissato dall’articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in quanto rientranti nella disciplina del reclutamento ordinario ai sensi dell’articolo 36, comma 5-bis, del medesimo decreto legislativo.
  4. Il comma 2 dell’articolo 30 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

“2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 4, commi 6 e 8, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge n. 125/2013, la riserva di cui al comma 3-bis dell’articolo 35 del decreto legislativo n. 165/2001, si applica anche ai soggetti inseriti nell’elenco di cui al comma 1 titolari di contratto a tempo determinato.”.

  1. In sede di riparto del fondo di cui al comma 7 dell’articolo 30 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, i trasferimenti ai comuni beneficiari delle disposizioni di cui all’articolo 13, comma 4, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni sono decurtati in misura corrispondente ai proventi derivanti dalla medesima disposizione, riferiti all’anno precedente. Per l’anno 2016, le economie derivanti dall’applicazione del presente comma sono utilizzate per la copertura degli oneri per il personale con contratto a tempo determinato nei comuni in dissesto finanziario, ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa statale.
  2. In sede di riparto del fondo di cui al comma 7 dell’articolo 30 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, i trasferimenti ai comuni in dissesto sono decurtati delle somme trasferite nell’anno precedente che siano eventualmente risultate in misura superiore rispetto all’effettiva spesa sostenuta nel medesimo anno per il personale precario. La relativa quota risultante in misura superiore non deve, pertanto, essere restituita.
  3. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 32, comma 5, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni è determinata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2017 e 2018, in 28.000 migliaia di euro da iscriversi in un apposito fondo da assegnare al Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale. Il Ragioniere generale è autorizzato ad apportare le variazioni discendenti dall’applicazione del presente comma.
  4. Al comma 4 dell’articolo 32 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, le parole “e fino al 31 dicembre 2016” sono sostituite con le parole “e fino al 31 dicembre 2018” e dopo le parole “n. 125/2013” sono aggiunte le parole “e dell’articolo 1, comma 426, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sussistendone i presupposti”.
  5. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 30, comma 5, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, è determinata, per l’esercizio finanziario 2016, in 36.362 migliaia di euro (Missione 15 – Programma 3 – capitolo 313318).
  6. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 31, comma 1, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, è determinata, per l’esercizio finanziario 2016, in 312 migliaia di euro (Missione 15 – Programma 3 – capitolo -313318).
  7. Al comma 6 dell’articolo 30 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche e integrazioni, sono aggiunte le parole “e l’articolo 34, comma 2, della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33”.
  8. Per fare fronte alle necessità derivanti dalla mancata erogazione dei contributi dell’anno 2013 dovuti agli enti diversi dalle autonomie locali, pubbliche amministrazioni, ivi comprese le aziende pubbliche del Servizio sanitario regionale, la cui istanza, presentata, non è stata regolarizzata nell’anno di competenza, è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2016, la spesa di 100 migliaia di euro (Missione 15 – Programma 3 – Titolo 1 – capitolo 313319).».

Nota all’art. 8, comma 1:

L’articolo 31 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2016. Legge di stabilità regionale.” così dispone:

«Disposizioni finanziarie per i Consorzi di bonifica. – 1. L’importo del finanziamento dei consorzi di bonifica, per l’anno 2016, determinato ai sensi del comma 1-quater, lettera b), dell’articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 106, come introdotto dal comma 11 dell’articolo 47 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, è incrementato di 2.962 migliaia di euro.

  1. L’incremento di cui al comma 1 è iscritto in apposito capitolo (Missione 1 – Programma 4) dell’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea e, sentito l’Assessore regionale per l’economia, è assegnato ai singoli consorzi in base ai fabbisogni accertati.
  2. L’autorizzazione complessiva di spesa di cui all’articolo 47, comma 12, della legge regionale n. 9/2015 è rideterminata, anche per effetto dell’incremento di cui al comma 1, per l’esercizio finanziario 2016 in 36.336 migliaia di euro, per l’esercizio finanziario 2017 in 29.202 migliaia di euro e per l’esercizio finanziario 2018 in 25.030 migliaia di euro (Missione 1 – Programma 4).
  3. Entro il 30 giugno di ogni anno, gli amministratori dei consorzi di bonifica trasmettono all’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea e all’Assessorato regionale dell’economia, che lo trasmette alla Commissione “Bilancio” dell’Assemblea regionale siciliana, a pena di decadenza, il rendiconto annuale relativo all’esercizio precedente.
  4. Gli amministratori dei consorzi di bonifica presentano all’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea e alla Commissione “Bilancio” dell’Assemblea regionale siciliana, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il piano di riduzione del venti per cento dei costi di gestione ad eccezione delle spese relative al personale a tempo indeterminato ed al personale che beneficia delle garanzie occupazionali, salvo che i consorzi dimostrino di avere già ridotto la spesa nell’anno precedente.
  5. Le inadempienze agli obblighi di cui ai commi 4 e 5 determinano il blocco dei trasferimenti delle risorse finanziarie ai consorzi medesimi.
  6. Per l’anno 2016, il canone per uso irriguo è determinato nella stessa misura applicata nell’anno 2015.».

Nota all’art. 9, comma 1:

L’articolo 28 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2016. Legge di stabilità regionale.” così dispone:

«Finanziamento spesa personale Ente acquedotti siciliani in liquidazione.

– 1. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 6, comma 1, della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13 è determinata, per ciascuno degli esercizi 2016, 2017 e 2018, in 7.300 migliaia di euro (Missione 1 – Programma 3 – capitolo 214107).

  1. Il contributo concesso all’Istituto regionale vini e oli di Sicilia ai sensi del comma 2-quinquies dell’articolo 23 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 è determinato, per ciascuno degli esercizi 2016, 2017 e 2018, in 207 migliaia di euro, anche per provvedere all’assunzione di personale precario (Missione 16 – Programma 1 –capitolo 147325).
  2. Il contributo concesso all’Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive ai sensi del comma 2-quinquies dell’articolo 23 della legge regionale n. 10/1999 è determinata, per ciascuno degli esercizi 2016, 2017 e 2018, in 1.107 migliaia di euro (Missione 14 – Programma 2 – capitolo 343315).
  3. Il contributo concesso agli Enti regionali per il diritto allo studio universitario della Sicilia ai sensi del comma 2-quinquies dell’articolo 23 della legge regionale n. 10/1999 è determinato, per ciascuno degli esercizi 2016, 2017 e 2018, in 2.708 migliaia di euro (Missione 4 – Programma 4 – capitolo 373347).
  4. Per le finalità di cui all’articolo 67 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2016, l’ulteriore spesa di 130 migliaia di euro (Missione 15 – Programma 3 – capitolo 108170).».

Nota all’art. 11, commi 1 e 3:

L’articolo 61 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2016. Legge di stabilità regionale.”, per effetto delle modifiche apportate dai commi che si annotano, risulta il seguente:

«Contratti di servizio. – 1. Per l’esercizio finanziario 2016 è autorizzato il pagamento del saldo dei corrispettivi dovuti alla società Sicilia patrimonio immobiliare S.p.A. discendenti dal relativo contratto di servizio. Per tali finalità è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2016, la spesa di 1.921 migliaia di euro.

  1. Per il finanziamento di contratti di servizi aggiuntivi per l’affidamento alla società Servizi ausiliari Sicilia s.c.p.a delle attività di valorizzazione del patrimonio immobiliare della Regione, di gestione di servizi di supporto amministrativo ed organizzativo, assistenza tecnica e/o certificazione a valere su fondi o risorse regionali, nazionali ed europei, promozione di nuove imprese e sviluppo di quelle esistenti, promozione della ricerca scientifica e dell’innovazione per favorire lo sviluppo e la crescita del sistema produttivo regionale è autorizzata, per il triennio 2016-2018, la spesa annua di 2.700 migliaia di euro. I servizi aggiuntivi saranno svolti da personale interno o individuato nell’albo di cui all’articolo 64 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21. 2 bis. Al personale del Centro di ricerca e studi direzionali (CERISDI) del quale la Regione siciliana è socio fondatore, in servizio alla data del 30 giugno 2016, già destinatario delle diposizioni di cui alle lettere b) e c) dell’articolo 14 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, come introdotte dalla legge regionale 25 maggio 1995, n. 47, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 nonché le disposizioni di cui all’articolo 64 della legge regionale n. 21/2014.».

Nota all’art. 11, comma 2:

L’articolo 32 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2016. Legge di stabilità regionale.” così dispone:

«Riscossione Sicilia s.p.a.. Fondo anticipazioni società partecipate.

– 1. Per le finalità di cui all’articolo 66, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, a saldo delle somme dovute ai sensi della medesima disposizione, è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2018, la spesa di 34.900 migliaia di euro (Missione 16 – Programma 1 – capitolo 219215).

  1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta all’Assemblea regionale siciliana un piano organico per la ridefinizione del sistema di riscossione in Sicilia, da sottoporre al parere della competente Commissione legislativa.
  2. Nelle more della presentazione del piano di cui al comma 2, al fine di assicurare la continuità dell’attività di riscossione, è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2016, la spesa di 13.200 migliaia di euro per la ricapitalizzazione della società Riscossione Sicilia S.p.A.
  3. È istituito presso l’Assessorato regionale dell’economia un fondo per le anticipazioni infruttifere da riconoscere, su proposta dell’Assessore regionale per l’economia, previa delibera della Giunta regionale, alle società a totale partecipazione della Regione per le quali sussistono i presupposti per il mantenimento ai sensi dell’articolo 1, comma 611 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modifiche ed integrazioni. Per l’esercizio finanziario 2016 il fondo ha una dotazione finanziaria di 1.200 migliaia di euro.».

Nota all’art. 11, comma 4:

L’articolo 64 della legge regionale 12 agosto, 2014, n. 21, recante

“Assestamento del bilancio della Regione per l’anno finanziario 2014. Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 2014 e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2014. Legge di stabilità regionale”. Disposizioni varie.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«Società partecipate. – 1. È istituito presso l’Ufficio speciale delle società in liquidazione l’albo dei dipendenti delle medesime società in liquidazione a totale o maggioritaria partecipazione regionale.

  1. Nel suddetto albo devono essere iscritti tutti i dipendenti attualmente in servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso le società in liquidazione, assunti prima del 31 dicembre 2009 (Inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).
  2. Saranno esclusi dall’albo i dipendenti non in possesso dei superiori requisiti soggettivi, nonché quelli assunti in violazione alle vigenti disposizioni regionali e statali in materia di reclutamento di personale e divieti di assunzioni.
  3. Le società di cui al comma 1 dell’articolo 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni nonché l’IRFIS FinSicilia S.p.A., per sopperire ai propri fabbisogni di personale, come scaturenti dai contratti di servizio stipulati con gli enti soci committenti, dovranno attingere all’albo del personale di cui al comma 1 nel rispetto dell’analisi del fabbisogno e della sostenibilità finanziaria.
  4. Ai fini di cui al comma 4, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, le società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione di cui al comma 1 dell’articolo 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, trasmettono all’Ufficio speciale delle società in liquidazione e alla Ragioneria generale della Regione un’integrazione al piano previsto dall’articolo 20, comma 2, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 con la individuazione del numero dei soggetti inserito nell’albo di cui al comma 1 che, in base ai rispettivi fabbisogni e nei limiti finanziari previsti nei propri bilanci, intendono assumere. La predisposizione dei predetti piani deve essere effettuata nel rispetto dei limiti e dei vincoli finanziari previsti dalla vigente legislazione.
  5. Al personale assunto sarà riconosciuto il trattamento giuridico ed economico previsto dal contratto collettivo applicato, nel rispetto dei limiti di cui all’articolo 31 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6.
  6. Al personale di cui al comma 1, in servizio alla data di cui al comma 2, non assegnato o trasferito ad altre società con le modalità di cui al comma 5, si applicano le procedure di mobilità nei limiti e secondo le modalità previste dal comma 563 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
  7. Restano ferme le disposizioni normative in materia di limitazione e riduzione dei trattamenti giuridici ed economici del personale di tutte le società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione, nonché le direttive a tal uopo in precedenza adottate dalla Giunta regionale di governo con propria deliberazione nell’ambito delle misure di cosiddetta spending review, ed i limiti imposti dall’articolo 31 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6. Resta, altresì, fermo il divieto assoluto di riconoscere qualunque eventuale differenza tra il maturato economico, a qualunque titolo, in godimento del suddetto personale e il trattamento economico spettante al personale regionale.
  8. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge gli organi di amministrazione delle società che non hanno già provveduto a quanto previsto dal comma 8, adottano, a pena di decadenza, le necessarie iniziative ed atti per l’eliminazione dei trattamenti difformi ed illegittimi con contestuale recupero degli indebiti.
  9. È consentita per la copertura dei posti vacanti nelle dotazioni organiche, l’attivazione delle procedure di mobilità volontaria fra le società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione siciliana nel rispetto del piano dei servizi e del personale di cui all’articolo 23, comma 2, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5.
  10. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).
  11. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).».

Nota all’art. 11, comma 5:

L’articolo 55 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2015. Legge di stabilità regionale.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«Gestione centralizzata acquisti. – 1. Nell’ambito dell’Assessorato regionale dell’economia, al fine di razionalizzare e ridurre la spesa pubblica regionale, per gli acquisti di beni e servizi è istituita la “Centrale unica di committenza per l’acquisizione di beni e servizi”, unico soggetto aggregatore per la centralizzazione degli acquisti di beni e servizi.

  1. La Centrale unica di committenza provvede agli acquisti di beni e servizi oltre che per i diversi rami dell’Amministrazione regionale anche per gli enti e le aziende del servizio sanitario regionale, per gli enti regionali di cui all’articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e per le società a totale o maggioritaria partecipazione regionale, ferme restando le competenze attribuite agli UREGA in materia di appalti di lavori pubblici, ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12.

2 bis. Per le attività indicate al comma 2, conformemente a quanto previsto dall’articolo 11, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con decreto dell’Assessore regionale per l’economia possono essere previsti meccanismi di remunerazione sugli acquisti da imporre a carico dell’aggiudicatario.

  1. In deroga a quanto previsto nei commi 1 e 2, il Dipartimento regionale della protezione civile è la sede istituzionale dell’Ufficio gare delle attività relative all’attuazione di interventi che riguardano opere di protezione civile, anche attraverso l’impiego di piattaforma telematica.
  2. I soggetti di cui ai commi 1 e 3 e gli Uffici di cui all’articolo 9 della legge regionale n. 12/2011 possono ricorrere, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, ad apposite convenzioni, previa delibera della Giunta regionale, con altre Amministrazioni pubbliche o società a partecipazione pubblica che risultino adeguate, sotto il profilo organizzativo e tecnologico, alla gestione degli appalti pubblici relativi alle richiamate attività di competenza.
  3. Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, dalla definizione delle procedure di cui al presente articolo sono soppressi gli uffici o strutture altrimenti denominate, ai quali sono riconducibili competenze che costituiscono duplicazione delle attività ascritte alla “Centrale unica di committenza per l’acquisizione di beni e servizi”, ai sensi del presente articolo.
  4. La soppressione di cui al comma 5 è disposta con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, a seguito di apposita ricognizione.
  5. Con decreto dell’Assessore per l’economia, da emanare entro il 31 dicembre di ogni anno, è adottato un piano strategico degli acquisti che individua le categorie merceologiche dei beni e dei servizi di cui al comma 2.

Con il decreto di cui al presente comma sono, altresì, individuate le relative modalità di attuazione e gli importi, riferiti a ciascuna categoria merceologica, al di sotto dei quali può non sussistere l’obbligo del ricorso al soggetto aggregatore di cui al comma 1.».

Nota all’art. 11, comma 6:

L’articolo 8 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8, recante “Disposizioni per favorire l’economia. Norme in materia di personale. Disposizioni varie.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«Iniziative volte alla promozione di start up, restart, incubatori e acceleratori dello sviluppo locale. –

  1. L’Assessorato regionale delle attività produttive promuove e finanzia le attività di seguito indicate:
  2. a) creazione di start up con idee innovative e creative che abbiano una ricaduta immediata sul territorio in termini di processo, prodotto o servizio offerto;
  3. b) promozione di restart con idee innovative e creative che abbiano una ricaduta immediata sul territorio in termini di processo, prodotto o servizio offerto;
  4. c) costituzione di acceleratori dello sviluppo locale e laboratori territoriali nelle aree siciliane che ne risultino sprovviste;
  5. d) creazione di nuove imprese che presentano iniziative finalizzate all’introduzione di innovazioni di prodotto e/o di processo, anche nei settori tradizionali;
  6. e) costituzione di incubatori di start up e di spin off della ricerca pubblica, di acceleratori dello sviluppo locale e di laboratori territoriali per la promozione di nuove idee imprenditoriali e di innovazione sociale nelle aree siciliane a più elevato fabbisogno e/o dove ne risultino sprovviste.
  7. Per la realizzazione e direzione delle attività di cui al comma 1, l’Assessorato regionale delle attività produttive affida ad una delle società regionali in house e prioritariamente a Servizi ausiliari Sicilia s.c.p.a. (SAS), previa convenzione/contratto:
  8. a) l’istruttoria delle domande di accreditamento dei servizi di affiancamento e consulenza alle imprese;
  9. b) l’istruttoria delle domande inviate per i percorsi di start up e restart;
  10. c) l’istruttoria delle domande inviate per la costituzione di acceleratori e laboratori territoriali;
  11. d) la valutazione delle domande relative alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1.
  12. La società regionale in house, per conto dell’Assessorato regionale delle attività produttive, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, predispone un bando a sportello. L’Assessorato regionale delle attività produttive, in attuazione del bando, eroga le agevolazioni finanziarie di seguito indicate:
  13. a) contributi, di cui una parte a fondo perduto e l’altra con fondo di rotazione, e ogni altra forma di intervento finanziario a favore delle imprese start up, in conformità all’ordinamento comunitario;
  14. b) contributi, di cui una parte a fondo perduto e l’altra con fondo di rotazione, e ogni altra forma di intervento finanziario a favore delle imprese, costituite da non più di 36 mesi, impegnate nei progetti di restart;
  15. c) incentivi, contributi, sovvenzioni, di cui una parte a fondo perduto e l’altra con fondo di rotazione, e ogni altra forma di intervento in favore della nascita di acceleratori dello sviluppo locale e laboratori territoriali che forniscano assistenza e collaborazione alle imprese nel territorio siciliano;
  16. d) contributi e ogni altra forma di intervento finanziario a favore degli aspiranti imprenditori e delle imprese beneficiarie per la fruizione di servizi accreditati di affiancamento alle imprese, di tipo logistico e tecnico, localizzate sul territorio siciliano;
  17. e) incentivi, contributi, sovvenzioni alle imprese che assumono ricercatori, dottori di ricerca o figure professionali altamente qualificate (master universitari di II livello, esperienze di ricerca di almeno un anno).
  18. La società regionale in house conclude l’istruttoria delle domande di agevolazioni di cui al comma 3 entro 45 giorni dalla presentazione.

L’Assessorato regionale delle attività produttive eroga le agevolazioni finanziarie entro i successivi 45 giorni.

  1. La società regionale in house per conto della Regione attua le presenti disposizioni, nel rispetto degli obiettivi di cui al comma 1, mediante le azioni realizzate con gli strumenti di cui al presente articolo, stipulando specifici accordi con enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università e poli di ricerca e di innovazione, associazioni di ricercatori universitari e giovani imprenditori, distretti produttivi, agenzie di sviluppo locale ed istituzioni bancarie nonché con gli organismi di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 22 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 per le finalità di cui al comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 23 e successive modifiche ed integrazioni.
  2. Le PMI, anche tramite i soggetti finanziatori, sono obbligate a fornire alla società regionale in house una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante relativa a qualsiasi altro aiuto “de minimis” ricevuto sotto forma di garanzia e all’importo del contributo concesso.
  3. Le garanzie ed i contributi, nell’ambito del “de minimis”, sono cumulabili, sul medesimo investimento, con le altre agevolazioni previste dal presente articolo.
  4. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui alle lettere a), b) ed e) del comma 3, i seguenti soggetti:
  5. a) aspiranti imprenditori che completino l’iscrizione al registro delle imprese delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Regione di una delle start up entro trenta giorni dall’approvazione del finanziamento dei progetti presentati;
  6. b) start up innovative iscritte all’apposita sezione speciale del registro delle imprese presso una delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Regione, ai sensi dell’articolo 25 della legge 17 dicembre 2012, n. 221;
  7. c) PMI iscritte al registro delle imprese presso una delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Regione da non più di 36 mesi dalla data di presentazione della domanda;
  8. d) PMI innovative, come definite all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazione dalla legge 24 marzo 2015, n. 33;
  9. e) spin off aziendali;
  10. f) spin off della ricerca pubblica (universitari ed accademici).
  11. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui alla lettera c) del comma 3 anche persone fisiche e liberi professionisti in forma singola o associata.
  12. L’Assessorato regionale delle attività produttive, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua, mediante decreto, i requisiti di ammissibilità alle agevolazioni per i beneficiari del finanziamento per le start up e restart e i criteri di valutazione dei progetti.
  13. Gli interventi finanziari a favore delle imprese start up e restart di cui alle lettere a) e b) del comma 3 sono erogati, ciascuno, in misura non inferiore ad euro 50.000 e non superiore ad euro 1.000.000.
  14. In favore degli acceleratori di sviluppo locale è erogata, complessivamente, la somma di euro 4.000.000 nel triennio 2016-2018.
  15. Gli oneri finanziari di cui al presente articolo trovano rispondenza nell’ambito delle risorse a valere sul PO FESR, Strategia regionale dell’innovazione per la specializzazione intelligente S3, obiettivo tematico 1 e parzialmente obiettivo tematico 3, specificatamente finalizzate ad interventi inerenti le politiche di ricerca ed innovazione per euro 10.000.000.
  16. La società regionale in house trasmette annualmente all’Assessorato regionale delle attività produttive una relazione sulla gestione delle risorse trasferite e sulle attività realizzate, da pubblicarsi nel sito istituzionale dell’Assessorato.».

Nota all’art. 12, comma 1:

L’articolo 20 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2016. Legge di stabilità regionale.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«Rifinanziamento leggi di spesa. – 1. Gli interventi individuati nell’Allegato 1 – Parte A allegata alla presente legge sono determinati, per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018, negli importi dalla stessa indicati.

  1. Gli interventi individuati nell’Allegato 1 – Parte B allegata alla presente legge sono determinati, per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018, negli importi dalla stessa indicati.
  2. Per le finalità di cui all’articolo 65 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2016, l’ulteriore spesa di 2.500 migliaia di euro (capitolo 473738) da destinare ad enti, associazioni e fondazioni a partecipazione pubblica.
  3. Per l’esercizio finanziario 2016 a valere sul fondo per il funzionamento amministrativo e didattico delle scuole (Missione 4 – Programma 2 – capitolo 373314), il Dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professionale è autorizzato a destinare la somma di 200 migliaia di euro agli Istituti superiori di studi musicali pubblici destinatari delle disposizioni della legge 21 dicembre 1999, n. 508, ai quali, alla data del 31 dicembre 2015, sia stato revocato il finanziamento da parte dei liberi Consorzi comunali relativo alle retribuzione del personale docente. Il trasferimento è destinato al finanziamento della spesa per il personale docente direttamente a carico degli istituti medesimi ed è effettuato in unica soluzione.».

Note all’art. 14, comma 1:

– Il comma 2 dell’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.” così dispone:

«Articolo 1 – Finalità ed ambito di applicazione. – 2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI.».

– L’articolo 15 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8, recante “Disposizioni per favorire l’economia. Norme in materia di personale. Disposizioni varie.” così dispone:

«Attuazione della programmazione comunitaria. – 1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 804, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al fine di assicurare il completamento dei progetti di cui al comma 2 inseriti nei programmi PO FESR 2007-2013 e PO FSE 2007-2013, non conclusi alla data del 31 dicembre 2015, è autorizzato l’utilizzo delle risorse finanziarie previste per il piano di completamento (FESR) e per il piano di cambiamento (FSE) inseriti nella programmazione complementare di cui alla Del.CIPE n. 10/2015 del 28 gennaio 2015, come deliberato dalla Giunta regionale con Delib. G.R. n. 268 del 10 novembre 2015.

  1. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 dell’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le società e gli enti in house delle predette amministrazioni, gli enti pubblici economici e i concessionari statali o regionali di servizi pubblici e opere pubbliche, beneficiari titolari di progetti non conclusi alla data del 31 dicembre 2015, possono presentare all’ufficio competente una domanda di proroga al 31 dicembre 2016, ovvero entro il 31 dicembre 2018 per i progetti superiori a 5 milioni di euro, del termine di conclusione e di funzionamento ed entrata in uso dei predetti progetti. Con la medesima domanda può essere richiesta la copertura finanziaria, a valere sulle risorse di cui al comma 1, dei progetti non conclusi alla data del 31 dicembre 2015. Le modalità e i termini di presentazione e di accoglimento della domanda sono definiti con apposita circolare da emanarsi, con provvedimento della competente autorità di gestione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Per i progetti non conclusi alla data del 31 dicembre 2015 dei quali è beneficiaria titolare l’Amministrazione regionale, gli uffici regionali competenti provvedono, previa verifica della sussistenza delle condizioni giuridiche e tecniche per consentire, nel rispetto delle vigenti norme comunitarie, nazionali e regionali, la proroga al 31 dicembre 2016, ovvero entro il 31 dicembre 2018 per i progetti superiori a 5 milioni di euro, del relativo termine di conclusione e di funzionamento ed entrata in uso, ad adottare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli atti ed i provvedimenti necessari a garantirne la copertura finanziaria a valere sulle risorse di cui al comma 1.

  1. I soggetti privati beneficiari di regimi di aiuto titolari di progetti non conclusi alla data del 31 dicembre 2015 e che alla data di entrata in vigore della presente legge non abbiano già rinunciato al finanziamento concesso possono presentare all’ufficio regionale o all’organismo intermedio competente una domanda di proroga al 30 settembre 2016, con copertura finanziaria esclusivamente con risorse proprie, del termine di conclusione e di funzionamento ed entrata in uso dei predetti progetti. Le modalità e i termini di presentazione e di accoglimento della domanda sono definiti con apposita circolare da emanarsi, con provvedimento della competente autorità di gestione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  2. Con la domanda di copertura finanziaria di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 dell’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le società e gli enti in house delle predette amministrazioni, gli enti pubblici economici e i concessionari statali o regionali di servizi pubblici o opere pubbliche possono richiedere l’erogazione in anticipazione del finanziamento di cui al comma 1 nella misura del novanta per cento delle risorse finanziarie necessarie alla conclusione del progetto. Il saldo del dieci per cento del finanziamento può essere erogato solo dietro verifica, da parte degli uffici regionali competenti, che il progetto è effettivamente concluso, funzionante ed entrato in uso entro i termini di cui al comma 2 nonché previo accertamento della regolarità e ammissibilità delle spese sostenute in rispondenza alla disciplina comunitaria, nazionale, regionale e convenzionale di riferimento. Ai titolari e beneficiari di progetti di cui al comma 2 il finanziamento di cui al comma 1 è erogato a saldo dietro verifica, da parte degli uffici regionali competenti, che il progetto è effettivamente concluso, funzionante ed entrato in uso entro i termini di cui al comma 2 nonché di accertamento della regolarità e ammissibilità delle spese sostenute in rispondenza alla disciplina comunitaria, nazionale, regionale e convenzionale di riferimento.
  3. Alla presentazione delle domande di cui ai commi 2 e 3, con le modalità e nei termini definiti dalle circolari emanate con provvedimenti della competente autorità di gestione, consegue la proroga automatica rispettivamente al 31 dicembre 2016, al 31 dicembre 2018 per i progetti superiori a 5 milioni di euro ed al 30 settembre 2016 del termine ultimo di conclusione e di funzionamento ed entrata in uso dei progetti non conclusi alla data del 31 dicembre 2015, senza necessità di modifica, riforma o integrazione di eventuali diversi termini previsti dalla disciplina regionale o convenzionale di riferimento precedente la data di entrata in vigore della presente legge. Ciò al fine di consentire l’espletamento di tutti gli adempimenti di competenza delle autorità di gestione dei rispettivi programmi entro il termine ultimo del 31 marzo 2017 per la presentazione dei documenti di chiusura alla Commissione europea.
  4. La copertura finanziaria delle anticipazioni di cui al comma 1, nelle more del perfezionamento delle previsioni normative di cui all’articolo 1, comma 804, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è assicurata, relativamente alle operazioni del PO FESR 2007-2013, a valere sulle risorse del “Piano di Salvaguardia” del PAC 2007-2013 e, relativamente alle operazioni del PO FSE 2007-2013, a valere sulle risorse disponibili del “Piano straordinario per il lavoro in Sicilia: Opportunità Giovani” e del “Piano straordinario per rafforzare l’occupabilità in Sicilia” di cui al decreto dell’Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l’Unione europea n. 25 del 5 agosto 2015.
  5. Ai fini del presente articolo, per progetti non conclusi si intendono i progetti inseriti nei programmi PO FESR 2007-2013 e PO FSE 2007-2013 le cui spese non sono state interamente sostenute e pagate dai soggetti beneficiari titolari, pubblici o privati, entro la data del 31 dicembre 2015.
  6. Le autorità di gestione dei Programmi operativi 2014-2020 della Regione siciliana e i dipartimenti interessati, nel rispetto dell’articolo 65, comma 2, del regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, considerano ammissibili le spese già sostenute dai beneficiari dalla data dell’1 gennaio 2014, purché coerenti con il programma comunitario.
  7. I soggetti beneficiari, pubblici o privati, titolari di interventi finanziati a valere sulle risorse di tutti i programmi della politica unitaria di coesione dei cicli di programmazione 2000-2006 e 2007-2013, inadempienti agli obblighi di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale disciplinati dalle disposizioni normative di riferimento o dai provvedimenti e convenzioni che concedono il finanziamento, non possono presentare domande di finanziamento a valere sulle risorse FESR ed FSE della programmazione comunitaria 2014-2020 finché persiste l’inadempimento ai predetti obblighi.
  8. Le domande presentate in violazione del divieto di cui al comma 9 sono considerate inammissibili e, in quanto tali, escluse d’ufficio da qualsiasi procedura finalizzata alla selezione degli interventi da finanziare a valere sulle risorse FESR ed FSE della programmazione comunitaria 2014-2020.
  9. Al comma 3 dell’articolo 50 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9, le parole “Laddove i pareri non siano trasmessi nei quindici giorni previsti, il Governo ne prescinde.” sono sostituite dalle parole “Il Governo assicura una informazione qualificata e tempestiva. In caso di ripetuta violazione degli obblighi previsti dal presente comma, il Presidente della Regione riferisce, in un’apposita seduta, all’Assembla regionale siciliana, su richiesta di un decimo dei componenti, sulle motivazioni della suddetta violazione. La seduta si conclude con l’approvazione di un atto d’indirizzo al Governo.”.».

Nota all’art. 15, comma 1:

L’articolo 50 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9, recante “Norme in materia di aiuti alle imprese.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«Norme di attuazione della programmazione regionale unitaria. –

  1. Il Governo della Regione provvede, per quanto di competenza, sulla base degli indirizzi programmatici espressi dall’Assemblea regionale siciliana, alla definizione delle politiche di sviluppo, dei contenuti del Documento Unitario di Programmazione, (DUP) dei Programmi operativi regionali, degli strumenti di attuazione della politica regionale e degli altri strumenti di attuazione della programmazione regionale unitaria definita nel Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF). Un’apposita sezione del Documento di programmazione economico-finanziaria illustra lo stato di attuazione della programmazione regionale unitaria, in particolare lo stato di attuazione e di avanzamento dei programmi regionali relativi ai fondi europei, del programma di utilizzo delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate e in genere dei programmi di spesa delle risorse aggiuntive nazionali, delle politiche di sviluppo regionali finanziate con risorse ordinarie, dando conto del coordinamento fra i diversi strumenti.

1-bis. Ai fini dell’espressione degli atti d’indirizzo di cui al comma 1, il Governo della Regione assicura all’Assemblea regionale siciliana una qualificata e tempestiva informazione circa l’istruttoria degli atti e i relativi negoziati con gli organismi dell’Unione europea, statali e con tutti gli altri enti coinvolti nei tavoli di trattative, riferendo periodicamente alla Commissione per l’esame delle questioni concernenti l’attività dell’Unione europea e alle competenti commissioni dell’Assemblea regionale siciliana.

  1. Costituiscono attuazione della programmazione regionale unitaria i Programmi operativi per l’obiettivo convergenza di cui al regolamento CE n. 1083/2006, il Programma di sviluppo rurale per l’obiettivo di cui al regolamento CE n. 1698/2005, il Programma operativo Fondo europeo per la pesca per l’obiettivo di cui al regolamento CE n. 1198/2006, il Programma di utilizzo delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate come previsto dal CIPE e rientrante nella competenza regionale nonché gli interventi settoriali previsti da particolari norme statali e regionali. Il DUP della Regione è lo strumento strategico di coordinamento di tale programmazione.
  2. Le proposte concernenti i programmi operativi e ogni altro strumento di attuazione della programmazione regionale unitaria nonché le successive modifiche di carattere finanziario e di merito sono presentate dal Governo all’Assemblea regionale siciliana, sono esaminate dalla Commissione Bilancio e dalle altre commissioni competenti e sottoposte all’Assemblea regionale siciliana che delibera con ordine del giorno.
  3. Le risorse relative alla programmazione integrata sono iscritte nel bilancio di previsione della Regione, di norma in sede di approvazione del bilancio stesso ovvero con le modalità di cui all’articolo 8 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni.
  4. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 11 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni le amministrazioni possono assumere obbligazioni giuridicamente vincolanti nei limiti delle risorse finanziarie previste nei documenti che approvano programmi comunitari o nazionali sempreché le relative spese in conto capitale siano riferite ad opere e interventi ripartiti in più esercizi.
  5. I provvedimenti amministrativi di cui al comma 4 sono comunicati alla Commissione Bilancio dell’Assemblea regionale siciliana per via telematica.
  6. Il Governo riferisce annualmente alle competenti commissioni e alla Commissione per l’esame delle questioni concernenti l’attività dell’Unione europea dell’Assemblea regionale siciliana sull’attuazione o modificazione dei programmi regionali relativi ai fondi europei, facendo riferimento allo stato di attuazione dei singoli programmi e dando conto, per ciascun asse e ciascun obiettivo, dello stato di avanzamento degli interventi attivati, degli impegni di spesa e dei corrispondenti pagamenti avvenuti rispetto ai livelli previsti, e in generale di ogni elemento di conoscenza e valutazione sia quantitativo che qualitativo dei programmi. Le commissioni possono formulare osservazioni o esprimere atti d’indirizzo al Governo della Regione e, ove ne ravvisino l’opportunità, riferiscono all’Assemblea con apposita relazione.
  7. Gli atti relativi agli adempimenti per l’attuazione dei programmi operativi costituiscono obiettivi prioritari per i dirigenti.».

Nota all’art. 16, comma 1:

L’articolo 72 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, recante “Assestamento del bilancio della Regione per l’anno finanziario 2014. Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 2014 e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2014. Legge di stabilità regionale”. Disposizioni varie.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«Proroga di termini per la realizzazione di programmi di edilizia agevolata e convenzionata. 1. I termini di cui al comma 78 dell’articolo 11 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, per l’inizio dei lavori da parte delle cooperative edilizie inserite nelle graduatorie di definizione dei bandi redatti ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457 e della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono prorogati al 31 dicembre 2018.

  1. I termini di cui al comma 79 dell’articolo 11 della legge regionale n. 26/2012, per l’inizio dei lavori da parte delle imprese inserite nelle graduatorie di definizione dei bandi redatti ai sensi delle leggi n. 457/1978 e della legge n. 67/1988, sono prorogati al 31 dicembre 2018.
  2. All’articolo 47, comma 17, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, le parole ‘30 giugno 2014’ e ‘dall’1 luglio 2014’ sono rispettivamente sostituite dalle parole ‘31 dicembre 2018’ e ‘dall’1 gennaio 2019’.
  3. All’articolo 33, comma 1, della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, dopo le parole “ad uso residenziale” aggiungere le parole “o ad uso non residenziale purché ricompresi in unità immobiliari o complessi immobiliari a prevalente uso residenziale, previo bando pubblico.”. I lavori di cui all’art. 33, comma 1, della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, possono essere ultimati entro 36 mesi dalla data di inizio, rimanendo a carico del mutuatario gli interessi che gravano per il tempo superiore ai 24 mesi stabiliti per il pre-ammortamento Alla fine del comma 1 dell’articolo 33 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, aggiungere le parole “Per le finalità del presente comma, si utilizzano le somme residue di cui al comma 2.”.
  4. Il termine per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 6 della legge regionale 23 marzo 2010, n. 6, è prorogato ad ogni effetto al 31 dicembre 2018.
  5. Comma soppresso.».

Nota all’art. 17, comma 1:

L’articolo 2 della legge regionale 4 gennaio 2014, n. 2, recante “Norme in materia di consorzi fidi.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«Norma transitoria sull’applicazione dell’articolo 3, comma 5-ter, della legge regionale n. 11/2005. – 1. Il limite massimo del punteggio di cui al comma 5-ter dell’articolo 3 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11, fino al 30 giugno 2018, è fissato in 18.

  1. A decorrere dall’esercizio finanziario 2014, per i consorzi fidi costituiti prevalentemente da cooperative e loro consorzi, la somma dei punteggi prevista dal comma 5-ter dell’articolo 3 della legge regionale n. 11/2005 è fissata in almeno 10 punti. Tale limite è innalzato di 2 punti per ciascun anno successivo fino ad un massimo di 14.».

Nota all’art. 18, comma 1:

L’articolo 1 della legge regionale 5 novembre 2015, n. 27, recante “Modifiche di norme in materia di cooperative giovanili.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«Modifica dell’articolo 120, comma 1, lettera b), della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11. – 1. All’articolo 120, comma 1, lettera b), della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, le parole “al 31 dicembre 2014” sono sostituite dalleparole “al 31 dicembre 2018”.».

Note all’art. 19, comma 1:

– L’articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, recante “Riordino in materia di concessione di acque pubbliche.”, così dispone:

«Pozzi. – 1. Tutti i pozzi esistenti, a qualunque uso adibiti, ancorché non  utilizzati, sono denunciati dai proprietari, possessori o utilizzatori alla regione o provincia autonoma nonché alla provincia competente per territorio, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. A seguito della denuncia, l’ufficio competente procede agli adempimenti di cui all’art. 103 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

La omessa denuncia dei pozzi diversi da quelli previsti dall’art. 93 del citato testo unico nel termine di cui sopra è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire unmilioneduecentomila; il pozzo può essere sottoposto a sequestro ed è comunque soggetto a chiusura a spese del trasgressore allorché divenga definitivo il provvedimento che applica la sanzione. Valgono le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

  1. All’art. 106 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è aggiunto in fine il seguente periodo: “e può adottare, altresì, le disposizioni di cui all’articolo precedente, qualora ricorrano attuali o prevedibili situazioni di subsidenza, ovvero di inquinamento o pregiudizio al regime delle acque pubbliche. La stessa autorità può disporre, a spese dei responsabili, la chiusura dei pozzi dei quali sia cessata l’utilizzazione”.».

– La legge regionale 15 marzo 1994, n. 5, recante “Recepimento, con modificazioni, del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275 concernente : “Riordino in materia di concessione di acque pubbliche”.  Modifica dell’articolo 12 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, sullo smaltimento dei rifiuti. Modalità di ripartizione delle provvidenze per locali e laboratori di imprese artigiane.” è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 19 marzo 1994, n. 15.

Nota all’art. 20, comma 1:

L’articolo 19 dell’Accordo collettivo nazionale del 17 dicembre 2015, recante “Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni” così prevede:

«Assegnazione di incarichi a tempo indeterminato. – 1. Gli specialisti, i veterinari ed i professionisti aspiranti all’incarico devono comunicare, con lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata, dal 1° al 10° giorno del mese successivo a quello della pubblicazione di cui all’art. 18, comma 3, la propria disponibilità all’Azienda sede del Comitato zonale di riferimento, la quale individua, entro i 20 giorni successivi alla scadenza del termine, l’avente diritto secondo l’ordine di priorità di cui al comma successivo.

  1. Lo specialista ambulatoriale, il veterinario o il professionista può espletare attività ambulatoriale ai sensi del presente Accordo in una sola branca medica specialistica o area professionale con rapporto di lavoro convenzionato unico a tutti gli effetti, instaurato con una o più Aziende della stessa Regione o di Aziende di altra Regione confinante. Le ore di attività sono ricoperte attraverso conferimento di nuovo incarico o aumenti di orario nella stessa branca o area professionale, o attraverso riconversione in branche diverse. Per l’assegnazione degli incarichi a tempo indeterminato l’avente diritto è individuato attraverso il seguente ordine di priorità:
  2. a) titolare di incarico a tempo indeterminato che svolga, in via esclusiva, nell’ambito zonale in cui è pubblicato l’incarico, attività ambulatoriale nella specialità o area professionale regolamentata dal presente Accordo; titolare di incarico a tempo indeterminato presso le sedi provinciali di INAIL e SASN ubicate nel medesimo ambito zonale; medico generico ambulatoriale, di cui alla norma finale n. 5 del presente Accordo , in servizio alla data di entrata in vigore del presente Accordo, che faccia richiesta all’Azienda di ottenere un incarico medico specialistico nella branca di cui è in possesso del titolo di specializzazione, per un numero di ore non superiore a quello dell’incarico di cui è titolare; è consentito a tale medico di mantenere l’eventuale differenza di orario tra i due incarichi fino a quando l’incarico da specialista ambulatoriale non copra per intero l’orario di attività che il medico stesso svolgeva come generico di ambulatorio;
  3. b) titolare di incarico a tempo indeterminato, che svolga esclusivamente attività regolamentata dal presente Accordo in diverso ambito zonale della Regione o di altra Regione confinante; titolare di incarico a tempo indeterminato presso le sedi provinciali di INAIL e SASN della Regione o di altra Regione confinante. Relativamente all’attività svolta come incremento orario ai sensi della presente lettera b) non compete il rimborso delle spese di viaggio di cui all’art. 48;
  4. c) titolare di incarico a tempo indeterminato in ambito zonale di Regione non confinante o titolare di incarico a tempo indeterminato presso le sedi provinciali di INAIL e SASN di Regione non confinante, che faccia richiesta di essere trasferito nel territorio in cui si è determinata la disponibilità;
  5. d) specialista titolare di incarichi in branche diverse e che esercita esclusivamente attività ambulatoriale regolamentata dal presente Accordo, il quale richiede di concentrare in una sola branca il numero complessivo di ore di incarico;
  6. e) specialista ambulatoriale titolare di incarico a tempo indeterminato che esercita esclusivamente attività ambulatoriale regolamentata dal presente Accordo e chiede il passaggio in altra branca della quale è in possesso del titolo di specializzazione;
  7. f) titolare di incarico a tempo indeterminato nello stesso ambito zonale che svolga altra attività compatibile e nel rispetto di quanto previsto all’art. 26, comma 1;
  8. g) titolare di incarico a tempo indeterminato presso il Ministero della Difesa;
  9. h) specialisti, veterinari e professionisti iscritti nelle graduatorie di cui all’art. 17 del presente Accordo in vigore il primo giorno utile per la presentazione della domanda, con esclusione dei già titolari di incarico a tempo indeterminato;
  10. i) medico di medicina generale, medico specialista pediatra di libera scelta, medico dipendente del Servizio Sanitario Nazionale che esprima la propria disponibilità a convertire completamente il proprio rapporto di lavoro. Detti sanitari devono essere in possesso del titolo di specializzazione della branca in cui partecipano e matureranno anzianità giuridica a far data dall’incarico.
  11. Ai fini delle procedure di cui al comma 2, per ogni singola lettera dalla a) alla i), con esclusione della lettera h), l’anzianità riconosciuta ai fini della prelazione costituisce titolo di precedenza; in caso di pari posizione è data precedenza all’anzianità di specializzazione e, successivamente, all’anzianità di laurea ed in subordine alla minore età anagrafica.
  12. L’Azienda, dopo aver esperito inutilmente le procedure osservando tutte le priorità di cui al comma 2, può conferire l’incarico anche a specialisti, veterinari o professionisti operanti in Regioni non confinanti, nel limite di quanto previsto all’art. 26, comma 1 del presente Accordo.
  13. In ogni caso, allo specialista ambulatoriale, al veterinario o al professionista, disponibile ad assumere l’incarico di cui al presente articolo è consentito il trasferimento qualora abbia maturato un’anzianità, nell’incarico in atto, di almeno 18 mesi alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della dichiarazione di disponibilità.
  14. Lo specialista, il veterinario o il professionista in posizione di priorità deve comunicare l’accettazione/rinuncia all’incarico entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte della Azienda. Alla dichiarazione di disponibilità dovrà essere allegata, pena l’esclusione dall’incarico, l’autocertificazione informativa appositamente predisposta dalla Azienda. La formalizzazione dell’incarico deve avvenire entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione. Le Regioni possono definire diverse procedure, tese allo snellimento burocratico e all’abbreviazione dei tempi necessari al conferimento dell’incarico.
  15. L’incarico conferito a tempo indeterminato ai sensi del comma 2, lettera h) è confermato, previo superamento di un periodo di prova della durata di sei mesi.».

Nota all’art. 21, comma 1:

L’articolo 39 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2015. Legge di stabilità regionale.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«Piano di riordino degli enti regionali. – 1. Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ciascun Assessore regionale, di concerto con l’Assessore regionale per l’economia, predispone un piano di riordino degli enti di cui all’articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, sottoposti a vigilanza e/o controllo del proprio ramo di amministrazione.

  1. Il piano complessivo di riordino definisce misure per il contenimento e la razionalizzazione della spesa. Al piano è allegata una relazione tecnica che indica i risparmi di spesa discendenti dalle misure programmate, per l’esercizio finanziario in corso e per i due esercizi finanziari successivi. Il piano, corredato delle eventuali proposte legislative necessarie per la completa attuazione dello stesso, è approvato con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, previo parere della II Commissione permanente dell’Assemblea regionale siciliana, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2-bis. Gli enti di cui al comma 1 sono tenuti a trasmettere, esclusivamente per posta elettronica certificata, i propri bilanci consuntivi all’Assessorato regionale dell’economia.

  1. Agli enti pubblici regionali si applicano le disposizioni dell’articolo 6, comma 5, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge con modificazioni dall’articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, fissando a tre il numero massimo dei componenti degli organi di amministrazione, a partire dalla ricostituzione degli organi attualmente in carica.
  2. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando il numero massimo di tre componenti del consiglio di amministrazione, ciascun assessore regionale, con proprio decreto, definisce le rappresentanze degli organi degli enti di cui al comma 1, sottoposti a controllo e vigilanza, mantenendo, se previsto, due componenti in rappresentanza delle istituzioni o delle associazioni rappresentative di interessi economici e sociali. Nei successivi 60 giorni gli enti adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente comma.».

Nota all’art. 22, comma 1:

L’articolo 18 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2016. Legge di stabilità regionale.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«Disposizioni in materia di enti regionali. – 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti di cui all’articolo

1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni e degli enti comunque sovvenzionati, sottoposti a tutela o vigilanza della Regione, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è disciplinata secondo le disposizioni di cui all’articolo

6, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni, così come interpretato dall’articolo 35, comma 2-bis del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. La disposizione del presente comma non si applica al Comitato regionale per le comunicazioni di cui all’articolo 101 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, alla Commissione paritetica di cui all’articolo 43 dello Statuto, agli enti nominativamente indicati nell’allegato 1, parte A, della presente legge, ai soggetti già espressamente esclusi dall’applicazione dell’articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 78/2010 convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010 e successive modifiche ed integrazioni ed agli

enti parco archeologici.

  1. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, le disposizioni di cui all’articolo 11, comma 24, della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26 si intendono riferite esclusivamente ai titolari di cariche elettive.
  2. A far data dalla scadenza degli organi attualmente in carica, le funzioni già attribuite ai collegi dei revisori dei conti di cui all’articolo 9 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni sono svolte da due revisori dei conti, nominati con decreto dell’Assessore regionale per l’istruzione e la formazione professionale e designati rispettivamente con proposta del Ministro per l’istruzione, l’università e la ricerca e dell’Assessore regionale per l’istruzione e la formazione professionale. Ferme restando le disposizioni previste dal comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale n. 6/2000 e successive modifiche ed integrazioni, i componenti dei collegi dei revisori di competenza regionale devono avere la propria residenza nella Regione.
  3. Al comma 3 dell’articolo 9 della legge regionale n. 6/2000 e successive modifiche ed integrazioni, le parole “quattro anni” sono sostituite con le parole “tre anni” e le parole “due quadrienni” sono sostituite con le parole “due trienni”.
  4. A far data dalla scadenza degli organi attualmente in carica, le funzioni già attribuite ai collegi dei revisori dei conti di cui all’articolo 16 della legge regionale n. 6/2000 sono svolte da un revisore dei conti nominato con decreto dell’Assessore regionale per l’istruzione e la formazione professionale secondo le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 9 della medesima legge regionale n. 6/2000 e successive modifiche ed integrazioni. Ferme restando le disposizioni previste dal comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale n. 6/2000 e successive modifiche ed integrazioni, il revisore dei conti deve avere la propria residenza nella Regione.
  5. Sono abrogate le disposizioni degli articoli 9 e 16 della legge regionale n. 6/2000 incompatibili con le previsioni di cui ai commi 3, 4 e 5.
  6. Il comma 4 dell’articolo 39 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 è sostituito dal seguente:

“4. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando il numero massimo di tre componenti, ciascun Assessore regionale con proprio decreto definisce le rappresentanze degli organi degli enti di cui al comma 1, sottoposti a controllo e vigilanza del proprio ramo di amministrazione, mantenendo se previsto un componente in rappresentanza delle istituzioni o delle associazioni rappresentative di interessi economici e sociali. Nei successivi trenta giorni gli enti adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente comma.”.

  1. Le disposizioni di cui all’articolo 39 della legge regionale n. 9/2015 non si applicano alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza (IPAB).».

Nota all’art. 23, comma 1:

L’articolo 2 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, recante “Riforma della disciplina del commercio.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«Definizioni e ambito di applicazione della legge. – 1. Ai fini della presente legge si intendono:

  1. a) per “commercio all’ingrosso”, l’attività svolta da chi professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all’ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione e può essere svolta su aree pubbliche private;
  2. b) per “commercio al dettaglio”, l’attività svolta da chi professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;
  3. c) per “commercio al dettaglio” su aree pubbliche l’attività di vendita di cui alla legge regionale 1° marzo 1995, n. 18;
  4. d) per “superficie di vendita di un esercizio commerciale”, l’area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi;
  5. e) per “esercizi di vicinato” i piccoli esercizi aventi superficie di vendita fino a 100 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti; fino a 150 mq. nei comuni con popolazione residente non oltre i 100.000 abitanti; fino a 200 mq. nei comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti;
  6. f) per “medie strutture di vendita” gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui alla lettera e) e fino a 600 mq. nei comuni con popolazione residente fino a 10.000 abitanti; fino a 1.000 mq. Nei comuni con popolazione residente fino a 100.000 abitanti; fino a 1.500 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 100.000 abitanti; negli esercizi di vendita esclusiva di merci ingombranti, ai fini dell’individuazione del regime abilitativo a cui è sottoposta tale attività nelle medie strutture di vendita, non si considerano aree di vendita quelle adibite ad esposizione delle merci. Ai fini dell’applicazione della presenta lettera, si considerano merci ingombranti le seguenti merci:

1) autoveicoli;

2) natanti.

  1. g) per “grandi strutture di vendita” gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui alla lettera f);
  2. h) per “centro commerciale” una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. Ai fini della presente legge per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti. Le caratteristiche del centro in relazione al numero minimo degli esercizi commerciali ed al rapporto tra la superficie della grande struttura in esso presente e le piccole e medie imprese sono individuate nel contesto degli indirizzi generali per l’insediamento delle attività commerciali, definiti ai sensi dell’articolo 5, comma 1. Si intende altresì per centro commerciale, ed è sottoposto alle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della presente legge quella composta anche di soli esercizi di vicinato purché non appartengano allo stesso titolare e la somma delle superfici di vendita di questi esercizi inseriti in un complesso edilizio a destinazione specifica sia almeno pari alla superficie di una media struttura;
  3. i) per “generi di largo e generale consumo” i prodotti alimentari ed i prodotti non alimentari di cui all’allegato, II raggruppamento;
  4. l) per forme speciali di vendita al dettaglio:

1) la vendita a favore di dipendenti da parte di enti o imprese, pubblici o privati, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi; nonché la vendita nelle scuole, negli ospedali e nelle strutture militari;

2) la vendita per mezzo di apparecchi automatici;

3) la vendita per corrispondenza o tramite radio e televisione o altri sistemi di comunicazione anche multimediali;

4) la vendita presso il domicilio dei consumatori o in altre sedi diverse da quelle adibite al commercio.

  1. La presente legge non si applica:
  2. a) ai farmacisti e ai direttori di farmacie delle quali i comuni assumono l’impianto e l’esercizio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni e della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, qualora vendano esclusivamente prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico-chirurgici;
  3. b) ai titolari di rivendite di generi di monopolio qualora vendano esclusivamente generi di monopolio di cui della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, e del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, e successive modificazioni;
  4. c) alle associazioni dei produttori ortofrutticoli costituite ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622, e successive modificazioni;
  5. d) ai produttori agricoli, singoli o associati, i quali esercitino attività di vendita di prodotti agricoli nei limiti di cui all’articolo 2135 del codice civile, alla legge 25 marzo 1959, n. 125, e successive modificazioni, e alla legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modificazioni, a condizione che l’attività di vendita, per il tipo di organizzazione e le modalità di esercizio, sia accessoria e strettamente connessa all’attività agricola;
  6. e) alle vendite di carburanti nonché degli oli minerali di cui all’articolo 1 del regolamento approvato con regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, e successive modificazioni. Per vendita di carburanti si intende la vendita di tali prodotti, compresi i lubrificanti, effettuata negli impianti di distribuzione automatica di cui all’articolo 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 e relative norme di attuazione regionali;
  7. f) agli artigiani, singoli o associati, iscritti nell’albo di cui all’articolo 6 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, e successive modificazioni, per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all’esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio;
  8. g) ai pescatori ed ai cacciatori, singoli o associati, che vendano al pubblico, al dettaglio, la cacciagione e i prodotti ittici provenienti esclusivamente dall’esercizio della loro attività;
  9. h) a coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi stessi direttamente e legalmente raccolti nell’esercizio dei diritti di erbatico, di fungatico e di diritti similari;
  10. i) a chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d’arte, nonché quelle dell’ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico;
  11. l) alla vendita dei beni del fallimento effettuata ai sensi dell’articolo 106 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni;
  12. m) all’attività di vendita effettuata durante il periodo di svolgimento delle fiere campionarie, delle mostre e delle fiere di prodotti nei confronti dei visitatori, purché riguardi le sole merci oggetto delle manifestazioni e non prosegua oltre il periodo di svolgimento delle manifestazioni stesse;
  13. n) agli enti pubblici ovvero alle persone giuridiche private cui partecipano lo Stato o enti territoriali che vendano pubblicazioni o altro materiale informativo, anche su supporto informatico, di propria o altrui elaborazione, concernenti l’oggetto della loro attività.
  14. Restano salve, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni relative:
  15. a) agli esercenti l’attività di ottico di cui all’articolo 71 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25; per gli esercizi in attività alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione di cui all’articolo 71 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25, non si applicano i limiti al rilascio delle autorizzazioni commerciali previsti dalla predetta legge per il trasferimento della sede all’interno dello stesso Comune determinato da fatti non dipendenti dalla volontà dell’esercente;
  16. b) alle rivendite di giornali e riviste di cui all’articolo 7 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 e successive modifiche ed integrazioni e relative norme di attuazione regionali;
  17. c) agli apicoltori di cui alla legge regionale 27 settembre 1995, n. 65 e successive modifiche ed integrazioni;
  18. d) agli erboristi di cui alla legge regionale 23 maggio 1994, n. 9.
  19. Resta fermo quanto previsto per l’apertura delle sale cinematografiche dalla legge 4 novembre 1965, n. 1213 e successive modificazioni, nonché dal decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3.».

Note all’art. 24, commi 1 e 4:

– Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.” è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 settembre 2000, n. 227, S.O.

– L’articolo 2118 del codice civile così recita:

Recesso dal contratto a tempo indeterminato.

Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti, dagli usi o secondo equità.

In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l’altra parte a un’indennità equivalente all’importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso. La stessa indennità è dovuta dal datore di lavoro nel caso di cessazione del rapporto per morte del prestatore di lavoro.”.

Note all’art. 25, comma 1:

– L’articolo 3 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8, recante “Disposizioni per favorire l’economia. Norme in materia di personale. Disposizioni varie.” così dispone:

«Assegnazione ad altre amministrazioni dei testimoni di giustizia.

– 1. All’articolo 1 della legge regionale 26 agosto 2014, n. 22, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

“6-bis. Per rafforzare l’azione di legalità e concorrere alla diffusione dei principi di giustizia, il personale assunto in applicazione del comma 1 può essere assegnato ad altre pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta, come previsto dal comma 4 dell’articolo 2 della legge regionale 31 maggio 2005, n. 6.”.

  1. Nel triennio 2016/2017/2018 è sospeso ogni ulteriore reclutamento del personale o dei soggetti destinatari della legge regionale n. 22/2014.
  2. L’Amministrazione regionale, per venire incontro alle esigenze di tutela e protezione dei testimoni di giustizia in carico alla stessa Amministrazione, può avvalersi del telelavoro come forma di prestazione lavorativa.».

– La legge regionale 26 agosto 2014, n. 22, recante “Benefici in favore dei testimoni di giustizia.” è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 29 agosto 2014, n. 36, S.O.

PUBBLICATA SUL Suppl. ord. alla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA (p. I) n. 43 del 7-10-2016 (n. 33)

Potrebbe interessarti

Leave a Comment

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.